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Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine
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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registro distribuito
3 Il Consiglio federale può:
a. prevedere che i valori mobiliari TRD possano essere ammessi a sistemi di nego-
ziazione TRD soltanto se il registro elettronico distribuito, nel quale sono iscritti tali valori mobiliari, soddisfa determinati requisiti minimi;
b. a tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della stabilità o dell’integrità del
sistema finanziario, indicare i valori mobiliari TRD e altri valori mobiliari che non possono essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD.
4 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.
Art. 73e Ulteriori obblighi
1 Per sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 2 lettera e, il Consiglio federale stabilisce obblighi supplementari a tutela di questi partecipanti.
2 Oltre agli obblighi di cui agli articoli 73a–73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento esso stabilisce ulteriori obblighi, relativi segnatamente agli aspetti seguenti:
a. la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari
TRD;
b. le garanzie;
c. i fondi propri;
d. la ripartizione dei rischi;
e. i servizi accessori;
f. la liquidità;
g. la procedura in caso di inadempienza di un partecipante;
h. la segregazione.
3 Per stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requisiti richiesti ai depositari centrali (art. 61–73).
4 Può abilitare la FINMA a stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2. La FINMA tiene conto in particolare dei rischi legati alla tecnologia.
5 È fatta salva la competenza della BNS secondo l’articolo 23 di fissare requisiti par-Consultazione ticolari per i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.
Art. 73f Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD
1 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6–21, 27–33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti: