Progetto

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi

della tecnologia di registro distribuito

3 Il Consiglio federale può:

a. prevedere che i valori mobiliari TRD possano essere ammessi a sistemi di nego-

ziazione TRD soltanto se il registro elettronico distribuito, nel quale sono iscritti tali valori mobiliari, soddisfa determinati requisiti minimi;

b. a tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della stabilità o dell’integrità del

sistema finanziario, indicare i valori mobiliari TRD e altri valori mobiliari che non possono essere ammessi a sistemi di negoziazione TRD.

4 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione.

Art. 73e Ulteriori obblighi

1 Per sistemi di negoziazione TRD aperti ai partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 2 lettera e, il Consiglio federale stabilisce obblighi supplementari a tutela di questi partecipanti.

2 Oltre agli obblighi di cui agli articoli 73a–73d, per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento esso stabilisce ulteriori obblighi, relativi segnatamente agli aspetti seguenti:

a. la custodia accentrata, la compensazione e il regolamento di valori mobiliari

TRD;

b. le garanzie;

c. i fondi propri;

d. la ripartizione dei rischi;

e. i servizi accessori;

f. la liquidità;

g. la procedura in caso di inadempienza di un partecipante;

h. la segregazione.

3 Per stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale si orienta ai requisiti richiesti ai depositari centrali (art. 61–73).

4 Può abilitare la FINMA a stabilire gli obblighi di cui al capoverso 2. La FINMA tiene conto in particolare dei rischi legati alla tecnologia.

5 È fatta salva la competenza della BNS secondo l’articolo 23 di fissare requisiti par-Consultazione ticolari per i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica.

Art. 73f Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD

1 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto delle finalità di tutela della presente legge, per piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui agli articoli 6–21, 27–33 e 37, segnatamente rispetto alle disposizioni concernenti: