Progetto
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registro distribuito
a. la separazione degli organi per la gestione, da una parte, e per l’alta direzione, la
vigilanza e il controllo, dall’altra (art. 8);
b. la fornitura di servizi accessori per i quali secondo la legislazione sui mercati
finanziari non occorre alcuna autorizzazione o approvazione (art. 10);
c. requisiti di indipendenza dell’organismo di autodisciplina (art. 27 cpv. 2) e
dell’autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1).
2 Esso può abilitare la FINMA ad emanare agevolazioni simili.
3 Sono considerati piccoli sistemi di negoziazione TRD segnatamente i sistemi che, in ragione del numero limitato di partecipanti, di un volume limitato di transazioni o di un volume limitato di depositi da custodire, ai fini della tutela dei partecipanti al mercato finanziario, della funzionalità e della stabilità del sistema finanziario presentano rischi ridotti. Il Consiglio federale fissa i valori soglia.
Art. 89 cpv. 1 nonché cpv. 2, frase introduttiva
1 La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento nonché i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi analoghi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest’ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.
2 L’istruzione impartita a una controparte centrale, a un depositario centrale, a un sistema di pagamento oppure a un sistema di negoziazione TRD che offre servizi analoghi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento da un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura applicabile in caso di insolvenza è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:
Art. 142 cpv. 1 lett. a e c
1 Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un’informazione privilegiata:
a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso
una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure
per impiegare derivati relativi a tali valori;Consultazione
c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari
ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali valori.
Art. 143 cpv. 1
1 Agisce in maniera illecita chiunque: