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Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine

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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi

della tecnologia di registro distribuito

Art. 973c rubrica, cpv. 1

III. Diritti valori1 Il debitore può emettere diritti valori senza carattere di titolo di credito senza carattere di

titolo di credito o sostituire titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un

solo depositario con detti diritti valori, sempre che le condizioni di emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

Art. 973d

H. Diritti valori a1 I diritti valori hanno carattere di titolo di credito se in virtù di un accarattere di titolo

di credito (diritti cordo tra le parti:

valori TRD)

I. Costituzione 1. sono iscritti in un registro basato sulla tecnologia di registro

distribuito (TRD); e

2. possono essere fatti valere e trasferiti a terzi soltanto attraverso detto registro.

2 Il registro deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. il contenuto del diritto valore TRD, le modalità operative del registro e l’accordo sull’iscrizione nel registro figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;

2. garantisce, in linea con lo stato attuale della tecnologia, sia la sicurezza operativa secondo l’accordo sull’iscrizione nel registro sia l’integrità dei dati contenuti nel registro; e

3. le parti possono consultare in ogni momento le iscrizioni nel registro che le riguardano e le informazioni di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti minimi che il registro TRD deve adempiere.

Art. 973e

II. Effetti1 Il debitore di un diritto valore TRD è autorizzato e tenuto ad adem-

piere la prestazione unicamente dietro adeguamento del registro.

2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore, designato dal registro,

Consultazionedel diritto valore.

3 L’avente diritto originario che ha perduto un diritto valore TRD non può rivendicarlo nei confronti del creditore designato dal registro, se non quando questi l’abbia acquistato in mala fede o commettendo colpa grave.

4 Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore TRD soltanto le eccezioni dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro stesso o dai dati aggiuntivi, nonché le eccezioni che gli spettano personalmente nei confronti dell’attuale creditore del diritto