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Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine
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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registro distribuito
a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono se-
gnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;
b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che
forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera.
Art. 154 cpv. 1 lett. a e c, 3 e 4
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l’emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:
a. sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari
ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
c. sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o
l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali valori.
3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.
4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.
Consultazione
Art. 155 cpv. 1
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale: