Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

e gli addetti ai lavori non sono più disponibili.100 In tale contesto appare corretto addossare i costi al richiedente anziché alla massa del fallimento. Anche se in determinati casi ciò significa che il richiedente debba farsi carico di costi elevati e forse addirittura proibitivi, tale disciplina delle spese appare giustificata: chi sceglie un partner contrattuale che successivamente fallisce è responsabile delle conseguenze.101

Nessun disciplinamento analogo all’articolo 242 capoverso 3 LEF: la nuova disposizione rinuncia consapevolmente a disciplinare la rivendicazione della massa per analogia all’articolo 242 capoverso 4 LEF. Tale disciplinamento non è necessario poiché il pertinente diritto all’azione si evince dalle regole generali.

Art. 242b

Il capoverso 1 istituisce un diritto di accedere ai dati sui quali la massa fallimentare ha la facoltà di disporre. Il diritto contempla sia dati fisici che non fisici (digitali) senza istituire un diritto di proprietà ai dati. Vi rientrano anche parole chiave scritte su un foglio. Il valore economico dei dati non è decisivo. Secondo l’articolo 197 capoverso 1 LEF fanno parte della massa del fallimento soltanto i «beni pignorabili», ma il testo vigente si limita a un elenco degli oggetti che, nonostante il loro valore patrimoniale, non possono essere pignorati (art. 92 LEF) e non contiene nessuna disposizione sugli oggetti senza valore patrimoniale. Appare ciononostante adeguato prevedere prescrizioni chiare in materia per l’amministrazione del fallimento, soprattutto perché l’accesso ai dati – al contrario della consegna di oggetti fisici, semplici da mettere a disposizione – causa spesso un onere finanziario e quindi l’amministrazione del fallimento non può concederlo facilmente. La disciplina delle spese proposta all’articolo 242b capoverso 4 AP-LEF permette di essere più generosi nel concedere il diritto d’accesso, perfino se comporta oneri notevoli, ad esempio perché i dati devono prima essere preparati o convertiti.

È ovvio che la nuova disposizione non consente di consegnare a terzi tutti i dati detenuti dalla massa del fallimento, nemmeno nel caso in cui, conformemente al capoverso 4, le relative spese sono a carico del richiedente.

I dati devono essere consegnati al richiedente laddove sussista un diritto legale. Tale disciplinamento corrisponde in fin dei conti al vigente articolo 242 LEF, che anch’esso rinvia, perlomeno implicitamente, ai motivi di rivendicazione previsti dalla legge, in particolare in riferimento alla proprietà di una cosa (art. 641 cpv. 2 CC), che costituisce il caso di applicazione più frequente. Inoltre, per i mandati, l’articolo 401 CO prevede un diritto di rivendicazione in caso di fallimento del mandatario, tuttavia limitato alle cose mobili. Anche la LEF stessa sancisce, negli articoli 201-203, diritti di rivendicazione fallimentare nel caso di determinate situazioni contrattuali. Infine anche con la Convenzione del 1° luglio 1985102 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, nell’articolo 284b LEF è stata introdotta la separazione dei beni in trust dalla massa del fallimento nel caso di fallimento del trustee.

Nel presente contesto riveste invece maggiore importanza il diritto di accedere ai dati in presenza di un pertinente diritto contrattuale. Tale diritto deve essere stato istituito

100Cfr. Maurenbrecher/Meier 2017, n. marg. 37.

101In tal senso anche Meisser/Meisser/Kogens 2018, n. marg. 54.

102 RS 0.221.371