Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

prima della dichiarazione di fallimento, ma non è necessario che sia stato esteso esplicitamente oltre la dichiarazione di fallimento. Sono pertanto in linea di massima contemplati tutti i casi in cui il richiedente aveva accesso ai dati già prima della dichiarazione di fallimento, ad esempio se la contabilità di un’impresa era registrata su un server del fallito, dove poteva essere consultata dal richiedente. È d’altronde anche ipotizzabile che un tale diritto contrattuale nasca soltanto al momento della dichiarazione di fallimento. Si può ad esempio concordare che il codice sorgente di un software concesso in licenza non sia accessibile al titolare della licenza prima del fallimento, ma che questi vi abbia accesso soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, affinché possa continuare a utilizzarlo e svilupparlo. In tal modo si potrebbero sostituire gli odierni accordi escrow agreement previsti per tali evenienze.

Ovviamente occorre sempre badare a non svantaggiare gli altri creditori. In altre parole, l’accesso ai dati non deve portare a una diminuzione ingiustificata del valore della massa del fallimento. Affinché sia concesso l’accesso ai dati devono pertanto essere fornite le controprestazioni previste dal contratto. Se più richiedenti chiedono di accedere ai dati occorre verificare se l’accesso non vada concesso a tutti. Il diritto deve inoltre essere esigibile; infatti, la massa del fallimento ha il diritto, se le condizioni sono soddisfatte, di appellarsi all’articolo 82 CO e di rifiutarsi temporaneamente di fornire la prestazione.

Va inoltre osservato che il diritto alla restituzione dei dati non implica un nuovo obbligo dell’amministrazione del fallimento di conservare i dati. Per tale obbligo si può infatti rinviare al diritto vigente. Se quest’ultimo non prevede tale obbligo, i dati possono essere distrutti e quindi decade anche il diritto di accedervi.

Non va disciplinato nella LEF l’eventuale diritto di cancellare i dati, sia nell’ambito della concessione dell’accesso secondo l’articolo 242b capoverso 1 AP-LEF, sia a prescindere da tale accesso. L’amministrazione del fallimento deve garantire i diritti della personalità e la segretezza conformemente alle regole generali (art. 28 CC, legge sulla protezione dei dati).

Capoverso 2: la procedura per concedere l’accesso ai dati è avviata in seguito alla domanda presentata da un terzo all’amministrazione del fallimento. Questa verifica le condizioni di cui al capoverso 1 e decide se dare seguito alla domanda. In caso di rifiuto, il richiedente deve far valere il proprio diritto dinanzi al giudice e l’amministrazione del fallimento ha l’obbligo di tenere a disposizione i dati fino alla fine della procedura.

Capoverso 3: analogamente a quanto previsto dall’articolo 242a capoverso 4 AP-LEF, anche in questo caso tutte le spese connesse alla concessione dell’accesso ai dati sono a carico del richiedente.

Capoverso 4: il nuovo diritto di accedere ai dati non deve limitare o revocare i diritti già previsti dalla legislazione in vigore. In particolare il nuovo diritto non modifica l’obbligo di informare gratuitamente previsto dalle varie leggi sulla protezione dei dati.