Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Modifica della legge federale del 18 dicembre 1987103 sul diritto internazionale privato
Art. 105 cpv. 2
Uno degli obiettivi principali della modifica della LDIP è chiarire che le regole del diritto internazionale privato svizzero vigenti per i titoli di credito si applicano in linea di massima anche ai titoli equivalenti.104 Le modifiche dell’articolo 105 capoverso 2 LDIP vanno considerate alla luce di tale obiettivo.
Secondo gli articoli 99-104 LDIP, i diritti reali su fondi e cose mobili sono retti dal diritto del luogo di situazione. Ciò vale anche per i diritti di pegno. È tuttavia eccettuato il pignoramento di titoli di credito, disciplinato dall’articolo 105 LDIP assieme al pignoramento di crediti e altri diritti. Il capoverso 1 di tale articolo prevede la possibilità di scegliere il diritto applicabile. Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, secondo il capoverso 2 si applicano regimi diversi a crediti e titoli di credito, da una parte, e agli «altri diritti», quali le quote societarie o i diritti immateriali, dall’altra. Se sono rappresentati da un titolo di credito (ad es. un’azione), questi «altri diritti» sottostanno al disciplinamento previsto per i titoli di credito.
La nuova versione del capoverso 2 sostituisce l’espressione «titoli di credito e altri diritti» con «crediti e altri diritti, in quanto siano rappresentati da un titolo di credito o un titolo equivalente», al fine di garantire l’auspicata parificazione dei titoli di credito e dei loro equivalenti. I crediti rappresentati da un titolo di credito o un loro equivalente sono già contemplati dal termine «crediti». Rientrano tra gli equivalenti dei titoli di credito anche i titoli valori in senso tradizionale.105
Ai fini di questa disposizione, il pignoramento di un diritto rappresentato da un titolo di credito comprende anche il titolo stesso poiché, in questo contesto, il titolo e il diritto da esso rappresentato formano un’unità e il pignoramento del titolo mira sempre al pignoramento del diritto. Un titolo immateriale non può di per sé essere oggetto di un diritto di pegno.106
Art. 106, cpv. 1 e 3
L’avamprogetto intende parificare i titoli di credito e i loro equivalenti anche nell’articolo 106 LDIP, che contempla i titoli rappresentanti merci.
I titoli rappresentanti merci si usano nel commercio di merci e rappresentano la pretesa alla consegna della merce. Gli ordinamenti giuridici di cui all’articolo 106 capoversi 1 e 3 determinano se si tratta di un titolo rappresentante merci e se, oltre alla pretesa alla consegna, rappresenta anche il diritto alla proprietà sulla merce.107 Le presenti modifiche intendono chiarire che le pertinenti regole si applicano anche agli equivalenti di titoli rappresentanti merci. Per determinare il diritto applicabile l’avamprogetto rinvia
103 RS 291
104 Cfr. sotto ad art. 145a AP-LDIP.
105 Cfr. n. 4.1.2, ad art. 973c AP-CO. Anche il diritto vigente tratta i diritti valori alla stregua di crediti e titoli di credito (cfr. Müller-Chen 2018: art. 105 N 18). I diritti valori che non si fondano su un credito (e quindi non sono contemplati dal termine «credito») e nel contempo non rientrano nella disposizione speciale degli art. 108a segg. LDIP, hanno probabilmente pochissima rilevanza pratica.
106 Cfr. Rapporto TRD, pag. 81.
107 Cfr. Müller-Chen, ZK-IPRG, 3a ed. 2018, art. 106 N 2.