Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Se, in base al diritto designato dall’articolo 145a capoverso 1, il trasferimento del credito comporta il trasferimento dei diritti reali sul titolo, quest’ultimo è retto dal capitolo 7 LDIP («Diritti reali»). È pertanto il diritto del luogo di situazione del titolo a determinare se la proprietà del titolo sia stata trasferita (lex chartae sitae). Secondo la dottrina dominante, il diritto vigente prevede, all’ articolo 106 capoverso 2 LDIP, un disciplinamento del genere per il trasferimento di titoli di credito. Anche se è sempre più spesso oggetto di critiche, il rinvio alla lex chartae sitae per il trasferimento di titoli di credito corrisponde tuttora allo standard internazionale, ragion per cui vi si può derogare soltanto nell’ambito di un trattato multilaterale.
L’articolo 145a capoverso 2, in quanto riferito esclusivamente ai titoli fisici, menziona soltanto i «titoli in forma cartacea» e non quelli in generale. Secondo il Rapporto TRD del Consiglio federale118 non è possibile un diritto reale su un titolo immateriale. Tutti gli aspetti relativi al trasferimento di crediti rappresentati da un tale strumento rientrano nel capoverso 1 del nuovo articolo 145a AP-LDIP.
Alla stregua dell’articolo 145 LDIP, il nuovo articolo 145a AP-LDIP non si riferisce al pignoramento di un credito retto dall’articolo 105 LDIP.119
Il trasferimento o l’addebito di un credito secondo l’articolo 145a AP-LDIP accreditato a un conto titoli ai sensi della Convenzione dell’Aia sugli strumenti finanziari120 è retto dal diritto designato dalla Convenzione (art. 108c LDIP).
Modifiche della legge del 3 ottobre 2003121 sulla Banca nazionale
Art. 19 e 20
Cpv. 1
A seguito dell’inserimento dei sistemi di negoziazione TRD nel catalogo delle infrastrutture del mercato finanziario (cfr. art. 2 lett. a AP-LInFi) e dei relativi adeguamenti agli articoli 22 e 25 AP-LInFi, i sistemi di negoziazione TRD sono da inserire anche nell’articolo 19 LBN, sempre che forniscano servizi nell’ambito della post-negoziazione funzionalmente equiparabili a quelli di depositari centrali e sistemi di pagamento. Tali sistemi sono da introdurre anche nell’articolo 20 LBN.
Modifiche della legge dell’8 novembre 1934122 sulle banche
Art. 16
L’articolo 16 LBCR descrive i cosiddetti valori depositati che, conformemente all’articolo 37d, in caso di fallimento di una banca vengono separati dalla massa fallimentare a favore dei clienti deponenti. La separazione mira a un trattamento preferenziale di diritti reali e di determinati diritti obbligatori, i quali compaiono nell’estratto di deposito del cliente deponente e non nei registri della banca. Analogamente al criterio
118Cfr. Rapporto TRD, pag. 81.
119Cfr. il commento a tale articolo.
120 RS 0.221.556.1.
121 RS 951.11
122 RS 952.0