Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

getto la LIsFi è emerso che, tra le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 41 LIsFi, ciò può valere a giusto titolo soltanto per chi negozia per conto di clienti (lett. a), non tuttavia per chi negozia per conto proprio e per i market maker (lett. b e c). Di conseguenza, anche in questa occasione occorre precisare che soltanto l’autorizzazione in qualità di negoziatore per conto di clienti deve permettere di esercitare l’attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

Art. 16 Organo di mediazione

L’organo di mediazione conduce procedure di mediazione in caso di controversie tra fornitori di servizi finanziari e clienti (cfr. art. 74 LSerFi). L’obbligo di affiliazione è opportuno soltanto per istituti finanziari che hanno clienti e dunque che forniscono servizi finanziari. Ciò viene chiarito mediante la presente precisazione. Non sono quindi soggetti all’obbligo di affiliazione i trustee, chi negozia per conto proprio e i market maker, pertanto nemmeno chi negozia per conto proprio come società di intermediazione mobiliare soggetta ad autorizzazione, che gestisce un sistema organizzato di negoziazione.

Art. 41 Definizione

Lett. b

Un’istituzione per il commercio multilaterale secondo regole discrezionali o per il commercio bilaterale di valori mobiliari sotto forma di token, è un sistema organizzato di negoziazione ai sensi dell’articolo 42 LInFi. Chiunque gestisce un tale istituto necessita dunque di un’autorizzazione quale banca, società di intermediazione mobiliare o sede di negoziazione oppure di un riconoscimento quale sede di negoziazione (cfr. art. 43 cpv. 1 LInFi). Il Consiglio federale ritiene che ciò sia problematico se le aziende non possono ricevere autorizzazioni nel caso non esercitino le attività di una banca, di una società di intermediazione mobiliare o di una sede di negoziazione (in base alla prassi della FINMA in questo caso non ricevono l’autorizzazione).126

Per risolvere questo problema, si deve ora considerare società di intermediazione mobiliare chi negozia per conto proprio e gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l’articolo 42 LInFi. Questo aprirebbe nuove opportunità commerciali per determinati partecipanti al mercato e li autorizzerebbe a esercitare il loro modello commerciale nel quadro di un’attività regolata e sottoposta a vigilanza.

Art. 67 Misure in materia di insolvenza

Cpv. 2

Al fine di una precisazione della legge viene chiarito che le disposizioni della LBCR sulla garanzia dei depositi e sugli averi non rivendicati valgono soltanto per chi negozia per conto di clienti. Le disposizioni non sono applicabili a chi negozia per conto proprio e market maker, in quanto non dispongono di clienti.

126 Cfr. Rapporto TRD, pag. 107.