Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 60 pagine

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specifiche. La gestione comune e decentralizzata dei dati da parte di numerosi partecipanti permette di rappresentare in modo trasparente i diritti e le transazioni e di garantire l’integrità dei dati stessi.5 La tecnologia di registro distribuito appare quindi particolarmente adatta per applicarvi i principi del diritto in materia di titoli di credito; si tratta inoltre di un settore che richiede un’elevata certezza del diritto.6 È tuttavia ipotizzabile che in futuro sia possibile rappresentare e trasferire diritti anche ricorrendo ad altre soluzioni (ad es. centrali). L’eventuale ratifica delle cosiddette regole di Rotterdam7, firmate ma non ancora ratificate dalla Svizzera8, porterebbe inoltre a una digitalizzazione dei titoli rappresentanti merci che andrebbe oltre le tecnologie dei registri distribuiti. Per questo motivo, il Consiglio federale valuterà in un contesto più ampio una modernizzazione del diritto in materia di titoli di credito in vista delle possibilità di digitalizzazione e, se del caso, proporrà successivamente altre modifiche di legge.

Nel rapporto del 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha constatato che non è stato chiarito in modo definitivo se il diritto vigente consenta a terzi di rivendicare beni crittografici in caso di fallimento. Le cerchie interessate hanno tuttavia bisogno della massima certezza giuridica e nella prassi auspicano fortemente la possibilità di rivendicare beni crittografici. Il Consiglio federale ritiene pertanto oggettivamente giustificato disciplinare la materia.

Nel suo rapporto, il Consiglio federale ha inoltre affermato di voler istituire una base legale che permetta di creare l’accesso a dati detenuti dalla massa fallimentare ai quali un terzo dimostra di avere un diritto personale specifico. L’avamprogetto mette in atto anche questo intento.

Legislazione sui mercati finanziari

Le applicazioni TRD possono avere numerosi punti in comune con la legislazione sui mercati finanziari, concretamente con la legislazione sulle banche, la legislazione sull’infrastruttura finanziaria, la legislazione sugli investimenti collettivi, la legislazione sulle assicurazioni nonché con la futura legge sui servizi finanziari e la futura legge sugli istituti finanziari. Gli obiettivi della legislazione sui mercati finanziari, come la tutela della funzionalità dei mercati finanziari e la protezione dei clienti, sono altrettanto importanti sia per le attività delle imprese TRD operanti nel settore finanziario sia per tutti gli altri attori finanziari. Il Consiglio federale non vede attualmente problemi di fondo nella legislazione sui mercati finanziari che riguardino nello specifico le applicazioni TRD e tali da rendere necessari adeguamenti sostanziali. In Svizzera la legislazione sui mercati finanziari è generalmente formulata conformemente al principio della neutralità tecnologica ed è quindi in grado di gestire le nuove tecnologie.

5 Rapporto TRD, pag. 18 segg.

6 Rapporto TRD, pag. 67 seg.

7 Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 dicembre 2014 sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare.

8 Cfr. l’interrogazione de Courten 14.1004 del 17 marzo 2014 (Ratifica delle regole di Rotterdam) e per lo stato: http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html.