Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 19 pagine

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Procedura di consultazione concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

l’identificazione ed evidenziano come alcuni Paesi emetterebbero documenti d’identità ufficiali talora privi di MRZ e provvisti di poche o nessuna caratteristica di sicurezza. Scopo della MRZ sarebbe la verifica delle informazioni riportatate sul documento e il confronto del nome con quelli riportati su liste riguardanti, ad esempio, sanzioni o persone politicamente esposte. Queste operazioni sarebbero però possibili anche senza MRZ, che oltretutto sarebbero falsificabili. Le prescrizioni per l’identificazione dei clienti dovrebbero essere più neutre sotto il profilo della tecnologia e agevolare l’impiego della tecnologia più idonea a garantire un livello di sicurezza dell’identità dei clienti sufficientemente elevato (CMTA, Lenz & Staehelin, Poseidon, SLTA). La legislazione sul riciclaggio di denaro non menzionerebbe neppure l’impiego dell’identificazione elettronica (Ie), nonostante questa sia già una realtà in molti Paesi (SLTA, Poseidon).

11 Modifiche della legge sull’infrastruttura finanziaria

La nuova categoria di autorizzazione proposta nella legislazione sull’infrastruttura finanziaria è sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti. Da alcune parti è stata tuttavia parzialmente criticata e definita un’arma a doppio taglio (wenger & vieli). Walder Wyss lamentano una potenziale disparità di trattamento, oggettivamente non giustificata, tra gli istituti ai sensi della legge sulle banche e della futura legge sugli istituti finanziari e i sistemi di negoziazione TRD. SIX chiede pertanto che si operi una chiara distinzione tra blockchain o TRD chiuse («permissioned») e aperte («public»).

I requisiti relativi a un obbligo di autorizzazione – e a una vigilanza secondo la legislazione sui mercati finanziari – per i sistemi di negoziazione TRD (art. 4 LInFi in combinazione con art. 2 lett. a n. 7 AP-LInFi) sostanzialmente non vengono contestati. Una serie di partecipanti auspica tuttavia che nella legislazione sull’infrastruttura finanziaria sia introdotto anche uno spazio esente da autorizzazione («sandbox»; VD, CVA, HDC, MAMA, SBF [cui si uniscono TI, BAS, DS e Swisscom], SFTI). Altri partecipanti (FINMA, SIX) respingono per contro un simile «carve-out» normativo. usam si schiera a favore di un’autorizzazione facoltativa.

I requisiti normativi (art. 73b-73e AP-LInFi) a struttura modulare proposti per i sistemi di negoziazione TRD, ad eccezione delle agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD (art. 73f AP-LInFi), sono stati considerati troppo complessi in una serie di pareri (BAS, CMTA, Crypto Finance, CVA, Lenz & Staehelin, SFS, SFTA, SFTI, wenger & vieli, VISCHER). Si teme che solo i grandi sistemi di negoziazione TRD possano adempiere i requisiti e le agevolazioni siano troppo limitate. In questo contesto, giunge la proposta di non assoggettare all’obbligo di autorizzazione i sistemi di negoziazione TRD gestiti a titolo professionale (BAS, CVA), di limitare le agevolazioni previste non solo a piccoli sistemi di negoziazione TRD (BAS) e, in generale, di adottare un normativa più aperta (PLR). Secondo CMTA basterebbe la vigilanza della FINMA sui sistemi di negoziazione TRD per soddisfare molte esigenze regolatorie. La FINMA, per contro, afferma che per i sistemi di negoziazione TRD dovrebbero valere gli stessi requisiti delle sedi di negoziazione e, laddove esercitino l’attività prevista, dei depositari centrali; le agevolazioni non sarebbero giustificate (FINMA, SIX) e l’arbitraggio normativo andrebbe evitato. Da altre parti si asserisce l’importanza di mantenere requisiti rigorosi per i gestori delle infrastrutture finanziarie (MME) e di nutrire scetticismo nei confronti delle agevolazioni (wenger & vieli).

L’approccio che definisce il sistema di negoziazione TRD come un’istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari TRD adempiente almeno una delle condizioni supplementari (art. 73a cpv. 1 AP-LInFi) è stato in parte criticato per non essere efficace e in sua sostituzione è stata chiesta una regolamentazione più flessibile (Bär & Karrer).

Un’ampia maggioranza dei partecipanti appoggia l’ammissione a un sistema di negoziazione TRD non solo per gli assoggettati alla vigilanza secondo la legislazione sui mercati finanziari, ma anche per i clienti privati (art. 73c AP-LInFi). SIX, per contro, non ravvede ragioni per ammettere le persone fisiche e giuridiche che dichiarano di partecipare a nome e per conto

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