Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 19 pagine

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Procedura di consultazione concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

3 Principali risultati della consultazione

Nel complesso i Cantoni, le associazioni e gli altri ambienti interessati hanno accolto favorevolmente l’avamprogetto. I partecipanti hanno apprezzato, in particolare, la scelta di adeguare puntualmente il quadro normativo svizzero agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, anziché introdurre una legge ad hoc su questa specifica tecnologia. L’avamprogetto è stato respinto alla base solo da alcuni partecipanti (Wildhaber Consulting, ASG) e in un unico caso è stata mossa una critica sulle dispartità di trattamento che l’avamprogetto mirerebbe a creare (Walder Wyss).

Il contenuto dei pareri pervenuti si focalizza in particolare sulle modifiche della legislazione sui titoli di credito (cfr. n. 4 più sotto), del diritto in materia di esecuzione e fallimento (cfr. n. 5 più sotto) e, specularmente, della legislazione in materia di insolvenza bancaria (cfr. n. 8 più sotto) e della legislazione sull’infrastruttura finanziaria (cfr. n. 11 più sotto).

Nella legislazione sui titoli di credito, l’introduzione di uno strumento simile a un titolo di credito che consenta il trasferimento di diritti attraverso registri elettronici a prova di manomissione è approvata quasi all’unanimità. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene tuttavia l’avamprogetto – e in particolare i concetti in esso utilizzati di «registro elettronico distribuito» e «diritti valori TRD» – troppo poco conforme al principio della neutralità tecnologica. Inoltre, la possibilità contenuta nell’avamprogetto di inserire requisiti minimi tecnici posti ai registri in un’ordinanza viene ampiamente respinta sul piano del diritto civile. Pur approvando in linea di principio che i registri debbano soddisfare determinati requisiti minimi, la maggioranza dei partecipanti ritiene che questi andrebbero inseriti nella legge stessa e limitati allo stretto necessario. Spetterebbe alla prassi attuare sotto il profilo tecnico la legislazione, che dovrebbe per quanto possibile limitarsi ai principi di base. Solo in alcuni casi isolati si è preteso che un’autorità statale controlli a priori tali registri e li certifichi. Anche gli effetti della registrazione di diritti proposti nell’avamprogetto vengono accolti con parere quasi unanime. Inoltre, la maggioranza dei partecipanti è d’accordo nel prevedere una responsabilità del debitore, se il creditore venisse danneggiato. Tuttavia si chiede più volte che la responsabilità sia equiparata all’obbligo di pubblicare un prospetto di cui alla legge sui servizi finanziari (LSerFi) e che ciò valga soltanto nei casi in cui il debitore informi in maniera errata o incompleta, contravvenendo ai propri obblighi. Infine, in diversi pareri si chiede di disciplinare i passaggi riguardanti la legge sui titoli contabili, di modo che sulla base dei nuovi diritti registrati possano essere creati anche titoli contabili.

I cambiamenti proposti nel diritto in materia di fallimento sono accolti principalmente con favore. Sia la possibilità di rivendicare le criptovalute e la nuova categoria di titoli di credito sia il diritto di accesso ai dati in generale sono considerati integrazioni necessarie e utili in seno al quadro giuridico svizzero. Tuttavia, la quasi totalità dei partecipanti chiede che sia prevista una possibilità di rivendicazione per i «beni crittografici» in generale, per ovviare all’insorgere di eventuali difficoltà nella distinzione tra le diverse categorie di token. Inoltre, si critica in maniera unanime il fatto che nell’avamprogetto sia previsto, come criterio per la rivendicazione, che i beni crittografici siano in ogni momento attribuibili individualmente nel registro. Tale criterio impedirebbe soluzioni di custodia sicure e utili su conti collettivi e molti partecipanti lo ritengono un possibile svantaggio per la piazza finanziaria svizzera. Parecchi partecipanti sono del parere che sia sufficiente separare i beni custoditi per i clienti dalle risorse proprie e attribuirli ai clienti in altro modo. In ultimo, la regola proposta del sostenimento dei costi, secondo cui i costi per la rivendicazione sarebbero a carico da chi presenta la domanda, è accolta da gran parte dei partecipanti.

La proposta di istituire una nuova categoria di autorizzazioni (sistema di negoziazione TRD) nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) è stata appoggiata da un’ampia maggioranza di partecipanti, ma talora anche criticata. La creazione di una maggiore flessibilità è stata accolta positivamente, soprattutto la possibilità di fornire servizi di infrastrutture di mercato finanziario direttamente a clienti privati nonché il riconoscimento della convergenza di servizi

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