Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 19 pagine
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Procedura di consultazione concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
obbligo del debitore (ZH, economiesuisse, ASB; CVA, SBF [cui si uniscono TI, BAS, DS e Swisscom], SFS, SFTI, SwissHoldings, wenger & vieli).
Alcuni partecipanti chiedono di aggiungere il requisito della disponibilità giuridica del diritto registrato ossia del potere di disporne (DS, MME, SFS, ASG). Ad eccezione della fisicità, una registrazione in un registro TRD può soddisfare tutte le caratteristiche di una cosa, il che permette la parificazione a un titolo di credito e la delimitazione da banche dati gestite in modo centrale (SFS). Anche la rivalità – ossia il fatto che una registrazione in un registro TRD può esistere ed essere trasferita solo una volta – è spesso menzionata come caratteristica distintiva (usam, SFS, ASG). Simile è anche il requisito auspicato dalla SBF secondo cui la persona designata dal registro come avente diritto debba avere la possibilità di provare in modo affidabile la propria posizione giuridica e la facoltà di disporne (TI, cui si uniscono BAS e Swisscom).
Infine, la maggioranza dei partecipanti respinge sul piano del diritto civile la possibilità contenuta nell’avamprogetto di inserire requisiti minimi tecnici posti ai registri in un’ordinanza (usam, CMTA, CVA, HDC, Lenz & Staehelin, MME, SBF [cui si uniscono TI, BAS, DS e Swisscom], Swiss Crowdfunding). Una siffatta ordinanza non sarebbe compatibile con un disciplinamento basato su principi generali e neutrale sotto il profilo tecnologico, come auspicato nel settore del diritto civile. Non spetterebbe al legislatore prescrivere un registro modello, ci si dovrebbe piuttosto limitare a fissare nella legge i principi generali. Ai fini della certezza del diritto, singoli partecipanti sono invece favorevoli a creare un’ordinanza che stabilisca i requisiti minimi tecnici (FINMA, SLTA).
4.3 Valutazione delle ulteriori disposizioni sui titoli di credito
La modifica del diritto della società anonima (art. 622 cpv. 1 CO) e le relative spiegazioni nel rapporto esplicativo danno raramente adito a osservazioni e sono in linea di massima accolte con favore. Alcuni partecipanti chiedono tuttavia di rinunciare al requisito della base statutaria per l’emissione di diritti valori, poiché secondo loro rappresenta un inasprimento inutile (VD, Bär & Karrer, CMTA, CVA, Kalexius, Lenz & Staehelin, Walder Wyss). MME, wenger & vieli e BKB raccomandano di stralciare la parte, già prevista dal diritto vigente, sui titoli contabili, poiché questi sono costituiti esclusivamente presso enti di custodia e non possono essere emessi da emittenti. Infine, alcuni partecipanti sollevano la questione della necessità di ulteriori adeguamenti in seguito alle nuove disposizioni create nell’ambito del disegno di legge che attua le raccomandazioni del Forum globale6 (ASB, FINMA, SIX, wenger & vieli).
Anche gli adeguamenti redazionali del vigente articolo 973c CO sui diritti valori, che non esplicano gli effetti di titoli di credito, sono in generale accolti con favore, ma alcuni partecipanti propongono diverse formulazioni nuove (Bär & Karrer, mll, wenger & vieli, Zellweger-Gutknecht Corinne).
Gli effetti della registrazione dei diritti (art. 973e AP-CO) sono accolti con favore. Alcuni partecipanti propongono formulazioni più chiare e una struttura diversa della disposizione (Bär & Karrer, CVA, MME, SBF [cui si uniscono TI, BAS, DS e Swisscom], wenger & vieli, Zellweger-Gutknecht Corinne). Dà tuttavia adito a critiche il disciplinamento delle priorità secondo cui chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore TRD. Molti partecipanti avrebbero preferito la priorità del diritto valore TRD o del primo acquirente in ordine cronologico (BS, VD, CMTA, CP, Lenz & Staehelin, MME, Swiss Crowdfunding).
La disposizione sul diritto di pegno è accolta con favore. È giudicata in modo positivo soprattutto la possibilità del diritto di pegno su diritti valori TRD in cui il trasferimento è sostituito da garanzie tecniche (economiesuisse, ASB; Bär & Karrer, BKB, MME, SBF [cui si uniscono TI,
6 Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, FF 2019 275
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