Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 19 pagine

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Procedura di consultazione concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

propri e chiede che la partecipazione di tali persone venga soppressa oppure collegata a requisiti di legge più stringenti.

In numerosi pareri si solleva la questione della protezione degli investitori (PSS, CH Open, CMTA, FINMA, Lenz & Staehelin, MAMA, MME, SFTA, XWISS), chiedendo, ad esempio, che i sistemi di negoziazione TRD siano obbligati ad adottare misure per impedire l’abuso di informazioni privilegiate e le manomissioni del mercato (PSS). Si menzionano anche le norme in materia di pubblicità e di acquisizioni, che attualmente presuppongono la quotazione a una borsa svizzera. In questo ambito si constata una disparità di trattamento ingiustificata (FINMA, XWISS) e si propone un assoggettamento facoltativo attraverso un meccanismo di «opt-in» (CMTA, Lenz & Staehelin). Su un altro fronte, MAMA reputa trascurabile il rischio di abusi nella negoziazione di valori mobiliari tokenizzati sul mercato secondario, SFTA ravvisa nelle disposizioni sulla protezione degli investitori secondo la LSerFi un ostacolo all’accesso al mercato e VISCHER solleva l’interrogativo se, in un’ottica di protezione degli investitori e di tutela della funzionalità, gli ampi requisiti posti ai sistemi di negoziazione TRD siano necessari.

FINMA richiama l’attenzione sui lavori in corso a livello internazionale, in particolare quelli dell’International Organisation for Securities Commissions (IOSCO) in ambito di regolamentazione delle piattaforme di negoziazione per valori patrimoniali crittografici («Crypto Asset Trading Platforms»), reputando di centrale importanza che gli esiti di tali lavori confluiscano al meglio in un secondo tempo nel disegno di legge e nelle disposizioni d’esecuzione.

Come già per la legge sulla banca nazionale (cfr. n. 7 più sopra), anche per la LInFi viene sollevata la questione della rilevanza sistemica dei sistemi di negoziazione TRD (BAS), contro cui viene argomentato con l’improbabilità che un sistema di negoziazione TRD possa assumere rilevanza sistemica in poco tempo. Alle relative proposte nell’avamprogetto (art. 22 cpv. 1 AP-LInFi; art. 25 cpv. 1 AP-LInFi) può quindi essere fatta rinuncia.

ZH propone di esaminare l’efficacia della nuova regolamentazione della legislazione sui mercati finanziari tre anni dopo la sua entrata in vigore. SO fa una richiesta analoga.

Diversi partecipanti esprimono la loro opinione in merito alle proposte norme di delega (CMTA, CVA, FINMA, Lenz & Staehelin, SIX, SBF [cui si uniscono TI, BAS, DS e Swisscom], wenger & vieli). Pur non mettendo fondamentalmente in discussione la necessità di disposizioni di delega, auspicherebero per alcuni settori una regolamentazione più dettagliata a livello di legge.

Alcuni pareri chiedono un approfondimento dei sistemi organizzati di negoziazione completamente decentralizzati, che non rientrano nella proposta di regolamentazione dell’avamprogetto (CVA, MAMA, MME, trustwise.io).

Altri partecipanti si esprimono in merito al concetto di valori mobiliari. CMTA, Lenz & Staehelin und Poseidon deprecano la mancanza di chiarezza del concetto vigente (art. 2 lett. b LInFi e art. 3 lett. b LSerFi), che, da un lato, rimanderebbe alla forma che i valori mobiliari possono assumere, dall’altro, a quello che sono o che rappresentano. Propongono di basarsi in futuro solo su quello che i valori mobiliari sono o rappresentano, ossia strumenti finanziari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala.

In una serie di pareri si prende posizione in merito ad aspetti di sistematica legislativa, quali la classificazione delle definizioni legali di sistema di negoziazione TRD e di valori mobiliari TRD (Bär & Karrer, SIX).

12 Altre proposte di modifica

ASB e UBS chiedono anche un adeguamento dell’articolo 77 LSerFi (obbligo di affiliazione a un organo di mediazione). I fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi esclusivamente a clienti istituzionali e professionali secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettere a–i LSerFi

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