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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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4Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può anche farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.
5Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali un massimale di un milione di diritti di emissione.
Art. 58 Apertura di un conto
1Chi richiede secondo l’articolo 57 l’apertura di un conto deve presentare domanda all’UFAM.
2La domanda deve contenere:
a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli;
b. per le persone: un documento d’identità;
c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità del richiedente;
a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una e al massimo quattro persone titolari di una procura sul conto;
a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone, incaricate di convalidare le offerte;
f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro.
3È possibile evitare di dover presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistano condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.
4L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni qualora queste risultassero necessarie per l’apertura del conto.
5Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l’impresa.
6Le informazioni relative all’estratto del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere asseverate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate tramite sovracertificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o della sovracertificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.