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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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5Il piano di monitoraggio del CO ai sensi dell’ordinanza del 2 giugno 20175 sul rile-
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vamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e la definizione di piani di monitoraggio nelle rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.
Art. 52 Rapporto di monitoraggio
1Il partecipante SSQE, secondo l’allegato 14, presenta annualmente all’autorità competente un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, esso utilizza il modello messo a disposizione a tale scopo.
2Il rapporto di monitoraggio deve indicare le rispettive informazioni secondo l’allegato 17. L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per il monitoraggio.
3L’UFAM può richiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.
4Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio, secondo l’allegato 18, da un organismo di controllo.
5Il rapporto di monitoraggio, il quale rispetti i limiti di cui all’articolo 28a capoverso 6 della direttiva 2003/87/CE6, viene considerato come verificato se il gestore di impianti si avvale a tale scopo di uno strumento ai sensi dell’articolo 54 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 601/20127.
6Se il partecipante SSQE presenta un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente secondo l’allegato 14 stima le relative emissioni a spese del partecipante SSQE.
7In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente secondo l’allegato 14 può correggere le emissioni obbligatoriamente a propria discrezione.
Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
1Il partecipante SSQE notifica senza indugio l’autorità competente secondo l’Allegato 14:
a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.
5 RS 641.714.11
6 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
7 Regolamento (UE) N. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.