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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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2Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 13 lo comunicano all’autorità competente secondo l’allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.
Art. 54 cpv. 1
1I Cantoni controllano se i gestori di impianti nel SSQE adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoverso 1 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.
Art. 55 Obbligo
1Il gestore di impianti consegna annualmente all’UFAM i diritti di emissione per gli impianti e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.
2L’operatore di aeromobili consegna annualmente all’autorità competente secondo l’allegato 14 i diritti di emissione per gli aeromobili o per gli impianti e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni di CO2 dell’operatore di aeromobili secondo l’articolo 52.
3Il partecipante al SSQE adempie a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell’anno precedente.
Art. 55a
Abrogato
Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti
1La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni, che un gestore di impianti nel SSQE può consegnare, viene calcolata come di seguito:
a. per impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012: 11 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media in questo periodo; sono detratti i certificati di riduzione delle emissioni riscattati in questo periodo;
b. per gli altri impianti e le emissioni di gas serra: 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020.
2Per gli impianti solo parzialmente considerati nel SSQE nel periodo 2013–2020, la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni verrà ridotta in relazione al periodo.
Art. 55c Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per
gestori di impianti
1La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni viene ricalcolata, con effetto a partire dall’inizio dell’anno seguente, se: