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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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rate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate tramite sovracertificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’apostille non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.
7Le informazioni sono registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d’asta
1Le offerte presentate nell’ambito dell’asta diventano vincolanti esclusivamente dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.
2La fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata in franchi svizzeri e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.
Art. 50 Rilevamento dei dati
1Per i gestori di impianti, i dati necessari per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito sono rilevati dall’UFAM o da un servizio da esso incaricato.
2I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati i diritti di emissione a titolo gratuito.
3Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati ai sensi della presente ordinanza.
Art. 51 Piano di monitoraggio
1I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui al capoverso 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, essi utilizzano il modello messo a disposizione dall’UFAM.
2Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui al capoverso 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, essi utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo.
3Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.
4Il gestore di impianti o l’operatore di aeromobili nel SSQE della Svizzera (partecipante SSQE) adegua il piano di monitoraggio, se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16 o si impone un adeguamento in seguito a un cambiamento secondo gli articoli 46b e 46c. Sottopone all’autorità competente per approvazione il piano di monitoraggio adeguato di cui all’allegato 14.