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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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dbis. per le imprese ammesse all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE: le offerte d’asta;

e. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;

f. per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione, la quantità di attestati e certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo;

g. per gestori di impianti con impegno di riduzione: quantità dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.

Art. 66 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3 e 4

1Un gestore di impianti può impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2 (gestore con impegno di riduzione) se:

3Diversi gestori di impianti possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se:

a. ognuno di essi esercita un’attività di cui all’allegato 7;

b. ognuno di essi produce con l’attività di cui all’allegato 7 almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e

c. hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti.

4I gestori d’impianti sono considerati come un gestore. Devono designare un rappresentante.

Art. 67 cpv. 1, 3 lett. a, b, f, cpv. 4 e 5

1L’obiettivo di emissione comprende la quantità totale di gas serra che il gestore di impianti può emettere entro fine 2020.

3Il percorso di riduzione si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO e su:

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a. le emissioni di gas serra degli impianti dei due anni precedenti;

b. lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;

f. la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è inoltre utilizzata al di fuori degli impianti;

4Un gestore di impianti che negli anni 2008–2012 era soggetto a un impegno di riduzione delle emissioni e che intende continuarlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata.

5Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra degli impianti degli anni 2010 e 2011 e sull’articolo 3 della legge sul CO2. Qualora negli anni 2008-2012 il gestore di impianti abbia fornito pre-