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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Titolo dell’art. 78 e frase introduttiva

Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

Il gestore di impianti notifica senza indugio all’UFAM:

Art. 79 Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

a. i nomi dei gestori di impianti con impegno di riduzione o dei gestori di impianti di cogenerazione;

b. gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati sui provvedimenti;

c. le emissioni di gas serra di ciascun impianto;

d. il volume delle riduzioni delle emissioni di cui all’articolo 71 che ciascun gestore di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;

e. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascun gestore di impianti;

f. la quantità di crediti di cui all’articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascun gestore di impianti si fa computare all’adempimento dell’impegno di riduzione;

g. la quantità di attestati di cui all’articolo 12 rilasciati a ciascun gestore di impianti;

h il volume degli investimenti di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2 effettuati.

Capitolo 6 Abrogato

Art. 91 cpv. 1

1La persona soggetta all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO adempie

2

al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Art. 96 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

1Il rimborso della tassa sul CO -può essere richiesto da gestori di impianti e persone

2

che:

2Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO :

2

a. gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO2); e

b. abrogato