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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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3L’UFAM, secondo il capoverso 2 lettera a, deve segnalare ogni sospetto alle autorità in materia di concorrenza.

4Nel caso un’asta venga interrotta per motivazioni ai sensi del capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti verranno messi all’asta in seguito.

5I diritti di emissione non assegnati a un’asta verranno cancellati a conclusione del periodo d’impegno.

6L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

1I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni:

a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di due persone incaricate di presentare le offerte;

a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di due persone incaricate di -convalidare le offerte;

c. Dichiarazione, in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta.

2Le persone di cui al capoverso 1 possono evitare di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

3I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto di deposito dei gestori, nonché indicare un recapito in Svizzera.

4Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

a. una prova riguardo la diretta autorizzazione all’asta nell’Unione europea;

b. informazioni sulla categorizzazione ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea;

c. una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per conto proprio.

5L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

6I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziario ai sensi del capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni ai sensi del capoverso 5, devono essere asseve-