Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

Articolo 47c Reiezione della richiesta

In presenza di uno o più motivi di reiezione indicati di seguito, la FINMA può respingere la richiesta ai sensi dell’articolo 47a. L’elenco esaustivo e la definizione dei motivi di reiezione garantiscono agli istituti la certezza della pianificazione e del diritto necessarie.

Lettera a

Se un istituto non soddisfa più, sulla base delle sue caratteristiche, i criteri per la categoria 4 o 5 ai sensi dell’OBCR oppure non adempie le condizioni di cui all’articolo 47b, la FINMA può respingere la richiesta.

Lettera b

La FINMA può anche negare l’accesso alle semplificazioni di cui all’articolo 47a se contro l’istituto è in corso un procedimento per violazione di disposizioni del diritto in materia di vigilanza in relazione alle norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; FF 2018 3067), alle norme di comportamento sul mercato secondo la legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo secondo la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) o ad operazioni transfrontaliere. Se inoltre ha già ordinato a un istituto di adottare provvedimenti negli stessi ambiti e quest’ultimo non vi ha ancora provveduto, la FINMA può negare anche a detto istituto l’accesso alle semplificazioni di cui all’articolo 47a.

Lettera c

L’accesso alle semplificazioni di cui all’articolo 47a può essere negato altresì se la gestione dei rischi di tasso d’interesse è inadeguata oppure il rischio di tasso d’interesse è eccessivamente elevato rispetto ai fondi propri di base, al risultato da operazioni su interessi o alla capacità di sopportare i rischi, tenuto conto dell’insieme dei rischi. I criteri che permettono di identificare una gestione dei rischi di tasso d’interesse inadeguata e un rischio di tasso d’interesse eccessivamente elevato sono definiti nella Circolare 2019/2 della FINMA «Rischi di tasso d’interesse – banche» in relazione ai cosiddetti istituti eccessivamente esposti (allegato 1, n. marg. 13).

Articolo 47d Sopravvenuto inadempimento delle condizioni

Capoverso 1

Gli istituti che beneficiano delle semplificazioni devono sorvegliare essi stessi l’adempimento delle esigenze ad essi applicabili definite all’articolo 47b (cfr. art. 12 cpv. 2 OBCR). Se non adempiono più le esigenze, devono notificarlo senza indugio alla FINMA. Per il resto si applica l’obbligo di notifica giusta l’articolo 29 capoverso 2 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

Capoverso 2

Dal canto suo la FINMA informa gli istituti che sulla base delle loro caratteristiche non soddisfano più i criteri per la categoria 4 o 5 ai sensi dell’OBCR oppure presentano una gestione dei rischi di tasso d’interesse inadeguata o un rischio di tasso d’interesse eccessivamente elevato di cui all’articolo 47c lettera c. Se nei confronti di un istituto avvia un procedimento per violazione di disposizioni del diritto in materia di vigilanza o dispone l’adozione di provvedimenti negli ambiti definiti all’articolo 47c lettera b, la FINMA informa l’istituto interessato che non può più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a.

Capoverso 3

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 la FINMA accorda all’istituto interessato un termine affinché questi possa nuovamente adempiere le condizioni. Generalmente questo termine è di un anno. In singoli casi motivati, come quello degli afflussi imprevisti di fondi della clientela che comportano un inadempimento temporaneo delle esigenze definite all’articolo 47b, la FINMA può ab-