Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine
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2.2 Diritto vigente
2.2.1 Disposizioni costituzionali
Per il trattamento fiscale della proprietà abitativa ad uso proprio sono determinanti in particolare due disposizioni costituzionali: il principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale [Cost.]11) e il mandato generale relativo alla promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà (art. 108 Cost.). La prima disposizione è concretizzata dai principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, oltre che dal principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.) ed esige che i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni economiche vengano tassati allo stesso modo. La seconda disposizione consente una promozione con mezzi fiscali senza però prescriverla. Il diritto vigente tiene conto del mandato relativo alla promozione dell’accesso alla proprietà tramite le possibilità di prelievo anticipato degli averi del 2° pilastro e del pilastro 3a e attraverso una determinazione equilibrata del valore locativo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il legislatore è tenuto a osservare entrambe le disposizioni costituzionali (uguaglianza giuridica e promozione della proprietà d’abitazioni), anche se queste sono in conflitto.
2.2.2 Basi legali
Tanto la legge federale del 14 dicembre 199012 sull’imposta federale diretta (LIFD) quanto la legge federale del 14 dicembre 199013 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) assoggettano, a titolo di reddito in natura imponibile, il valore locativo di un immobile utilizzato dal proprietario. L’articolo 21 capoverso 1 lettera b LIFD annovera fra i redditi da sostanza immobiliare imponibili anche «il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito». Nello stabilire il valore locativo si deve tenere conto delle «condizioni locali usuali» (ossia il valore di mercato) (art. 21 cpv. 2 LIFD). A livello cantonale il valore locativo di fondi utilizzati a scopo personale figura anch’esso fra i proventi imponibili (art. 7 cpv. 1 LAID). Nella prassi fiscale il valore locativo è fissato in maniera moderata, ossia regolarmente al di sotto del valore di mercato.
Dal valore locativo lordo possono essere dedotte le spese derivanti dall’uso proprio di un immobile. In questo caso occorre distinguere fra costi di conseguimento e deduzioni motivate da ragioni extrafiscali. Fra i primi rientrano le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 primo periodo LIFD e art. 9 cpv. 1 LAID). Sono inoltre deducibili gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili (fra i quali rientra nel diritto vigente anche il valore locativo lordo) e ulteriori 50 000 franchi (art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. a LAID).
Tra le deduzioni di natura extrafiscale figurano gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente e le spese per lavori di cura di monumenti
11 RS 101
12 RS 642.11
13 RS 642.14