Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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storici (art. 32 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 LIFD e, con formulazione potestativa, art. 9 cpv. 3 lett. a e b LAID). Le possibilità di deduzione previste attualmente nell’ambito del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente sono state estese nel quadro del primo pacchetto di misure concernenti l’applicazione della strategia energetica 2050. Da un lato, è ora possibile dedurre le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione (art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). D’altro lato, il Parlamento ha introdotto la possibilità di trasporre su al massimo due periodi fiscali successivi la deduzione degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, incluse le già citate spese di demolizione (art. 32 cpv. 2bisLAID e art. 9 cpv. 3bisLAID)14. In ogni periodo fiscale, la Confederazione e tutti i Cantoni accordano inoltre la possibilità ai contribuenti di scegliere tra una deduzione forfettaria e una deduzione della somma effettiva delle spese riferite agli immobili.

2.2.3 Giurisprudenza del Tribunale federale

La giurisprudenza del Tribunale federale è sempre partita dal principio che il valore locativo è un cosiddetto reddito in natura, che va ad aggiungersi agli altri proventi15. Si tratta di un’entrata di utilizzazione che ha un valore economico e che corrisponde alla pigione che il proprietario avrebbe potuto conseguire se avesse dato il suo immobile in locazione a terzi. Attraverso l’uso, il proprietario risparmia una spesa indispensabile – la pigione – che altri contribuenti devono invece sostenere. L’imposizione del valore locativo costituisce dunque un elemento della tassazione del reddito netto complessivo.

Il Tribunale federale ha chiarito che, dal punto di vista della parità d’imposizione tra locatari da un lato e proprietari che abitano in un immobile di loro proprietà dall’altro, il principio della parità di trattamento sancito nell’articolo 8 capoverso 1 Cost. non esclude soluzioni alternative al sistema vigente, aggiungendo tuttavia che la mera soppressione dell’imposizione del valore locativo sarebbe incostituzionale se si mantenessero integralmente le deduzioni esistenti16.

Nel tentativo di superare lo statu quo, il Tribunale federale ha delineato, come via praticabile, la possibilità di defiscalizzare completamente la proprietà di abitazioni. Tutte le spese legate all’abitazione rientrerebbero dunque nell’ambito delle spese private per il mantenimento del tenore di vita e non sarebbero quindi più deducibili. La soppressione dell’imposizione del valore locativo implica dunque che si rinunci alla possibilità di dedurre gli interessi ipotecari, nonché le spese di manutenzione e di amministrazione. Secondo il Tribunale federale, ciò avrebbe per conseguenza che i proprietari di un’abitazione ad uso proprio autofinanziata sarebbero avvantaggiati rispetto ai proprietari di un’abitazione finanziata con un’elevata quota di capitale di

14 Le normative menzionate entrano in vigore, per quanto riguarda l’imposta federale diretta, il 1° gennaio 2020. I Cantoni che prevedono un’incentivazione fiscale negli ambiti del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente hanno tempo fino a quella data per trasporre le misure summenzionate nel loro diritto cantonale: RU 2017 6839

15 DTF del 13.4.1983 in: Steuer Revue 39/1984, pagg. 139–140, e DTF 112 Ia 240 consid. 3b)

16 DTF 123 II 9, consid. 3b). Lo stesso punto è trattato in DTF 112Ia 240 consid. 5a) e 116 Ia

321 consid. 3d).