Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

Diritto fiscale

• È mediante la soppressione dell’imposta di successione che la trasmissione delle imprese

deve essere favorita in maniera uniforme a livello svizzero: questa imposta danneggia l’economia, dato che grava inutilmente sulle PMI in caso di trasmissione per via successoria65.

• La penalizzazione dei coeredi avrebbe potuto essere attenuata prevedendo altre misure a

favore dell’erede dell’impresa, soprattutto a livello fiscale66.

Rischio di contenziosi

• L’avamprogetto è troppo confuso e impreciso, ha in parte una portata troppo ampia e va

oltre l’obiettivo prefissato. Esso aumenta inoltre il rischio di contenziosi tra gli eredi, che rappresentano un grave pericolo per la continuità di un’impresa67.

• In Svizzera le procedure giudiziarie sono onerose, lunghe e inefficaci. Mentre una proce-

dura è in corso, l’eredità rimane indivisa e non si può decidere sulle sorti dell’impresa. Dato che in questa fase nessuno vuole dirigere l’impresa o impegnarsi a suo favore visto l’esito incerto della procedura, ne risulta uno stallo che può protrarsi anche per diversi anni68.

Osservazioni varie

• Le misure previste comportano un notevole rischio di abusi: diversi eredi potrebbero ad

esempio chiedere di rilevare l’impresa per avvantaggiarsi finanziariamente a lungo termine sugli altri eredi, i cui diritti verrebbero limitati alla porzione legittima. L’avamprogetto crea quindi incentivi sbagliati e motivazioni indesiderate proprio per quanto riguarda il rilevamento di imprese «problematiche» o pressoché prive di mezzi. In certi casi, la vendita a terzi o la liquidazione dell’impresa potrebbe costituire la soluzione migliore non soltanto per gli eredi, ma anche per l’economia in generale69.

• L’avamprogetto rappresenta un’ingerenza ingiustificata nella sfera privata. In base ai prin-

cipi riconosciuti del diritto successorio svizzero, l’eredità è divisa tra gli eredi. L’articolo 607 capoverso 2 CC stabilisce che gli eredi legittimi e gli eredi istituiti possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione, salvo disposizione contraria. Secondo l’articolo 610 capoverso 1, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. La divisione richiede l’accordo unanime degli eredi; in altre parole, non vi può essere divisione senza che tutti gli eredi si siano accordati tra loro70.

• Su diversi punti (art. 522a, 628 cpv. 2, 633a e 633b AP-CC), l’avamprogetto deve assolu-

tamente essere coordinato con il diritto attualmente in vigore per evitare notevoli difficoltà a livello pratico71.

• Il fatto di disciplinare unicamente la successione d’imprese è per certi versi irritante, dato

che esistono altre situazioni (p. es. lasciti di opere d’arte o di artisti, oggetti con cui per ragioni specifiche un coerede ha un legame particolare, ecc.) che potrebbero giustificare, soprattutto dopo la DTF 143 III 425, modalità di attribuzione particolari (p. es. una proprietà accessibile in sedia a rotelle, che dovrebbe essere attribuita secondo criteri analoghi a quelli dell’art. 612a CC). Sotto questo aspetto (buono e utile, ma molto puntuale), la revisione sembra più dettata da un lavoro di lobbying che interessata a una visione d’insieme.

65 UDC, pag. 2.

66 JuCH, pag. 3.

67 EXPERTsuisse, pag. 7.

68 VPAG, pag. 3.

69 UDC, pag. 2.

70 VPAG, pag. 2

71 UNIL, pag. 2.