Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
Sono state formulate le seguenti osservazioni puntuali.
• Il diritto degli eredi di rifiutare l’attribuzione di una quota di minoranza in un’impresa sulla
quale non dispongono di alcun controllo costituisce per loro una protezione adeguata248. Ciò è comprensibile e giusto249. Non è in effetti raro che queste quote abbiano un valore limitato e che non sia possibile venderle250.
• Questa salvaguardia impedirà dunque che questo tipo di eredi siano de facto privati delle
loro porzioni legittime per mezzo della trasmissione di quote della società estremamente difficili da vendere, perché non permettono, o permettono solo con notevoli difficoltà, di partecipare alle decisioni fondamentali nella gestione dell’impresa251.
• Con questa disposizione, l’avamprogetto propone di codificare una vecchia giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 70 II 142, consid. 2). È buona cosa chiarire la dottrina che concerne i beni facilmente negoziabili, oggi fonte di insicurezza giuridica. La volontà espressa a questo riguardo nell’avamprogetto deve essere accolta con favore252.
• In linea di principio, la ripresa della vecchia giurisprudenza federale (DTF 70 II 142) sem-
brerebbe ingiustificata. Questa giurisprudenza è infatti oggi regolarmente criticata e si scontra con gli obiettivi presentati il 29 agosto 2018 dal Consiglio federale alle Camere, ovvero l’ampliamento della libertà testamentaria del disponente e la riduzione della protezione per gli eredi legittimari. L’avamprogetto dovrebbe invece spiegare che l’articolo 522a capoverso 1 AP-CC deve costituire una deroga al principio contrario, che sarebbe generale, senza più fare riferimento alla vecchia giurisprudenza del Tribunale federale253.
• Ci si può chiedere se la norma non possa essere interpretata nel senso di un’esclusione a
contrario dell’applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale e del suo sviluppo a livello di dottrina alle società di pura gestione patrimoniale. Se ciò fosse il caso, un erede potrebbe vedersi attribuire una quota di minoranza in una società di gestione immobiliare senza nessuna liquidità con imputazione sulla sua porzione legittima. A nostro avviso, questa soluzione sarebbe sbagliata. La giurisprudenza del Tribunale federale e la sua concretizzazione a livello di dottrina restano, se del caso, valide per i beni non facilmente negoziabili che non costituiscono imprese ai sensi delle nuove disposizioni. Sarebbe auspicabile che il messaggio chiarisca questo aspetto254.
• In certi casi, può esistere un mercato per le partecipazioni di minoranza. Non sembra per-
tanto giustificato impedire in ogni caso l’attribuzione di quest’ultime a un erede legittimario. Si tratta in particolare dei casi in cui i diritti di minoranza sono rafforzati da un contratto tra gli azionisti che assicura garanzie sufficienti. I vantaggi che possono essere conferiti sono ad esempio: 1) il diritto a un rappresentante nel consiglio di amministrazione; 2) il diritto di veto nel caso di alcune decisioni importanti nonché delle transazioni tra parti vicine; 3) il diritto a un versamento sotto forma di dividendi di una parte minima dell’utile annuale o ancora il diritto di vendere le proprie azioni allo stesso prezzo dell’azionista di maggioranza in caso di cessione di azioni da parte di quest’ultimo (= clausola tag along). Sembra esservi spazio per affinare la proposta così da tenere meglio conto della prassi, in cui oggi si ricorre abbastanza spesso a quote di minoranza. Sarebbe interessante avere, ad esempio, una disposizione che prevede che una quota di minoranza può essere attribuita soltanto se la posizione dell’erede legittimario è sufficientemente tutelata da un contratto tra azionisti. Il
248 PPD, pag. 2.
249 SO, pag. 2; CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.
250 CP, pag. 2; Relève PME, pag. 2.
251 FER, pag. 2.
252 UNIGE, pag. 3.
253 UNIL, pag. 3.
254 UNIGE, pag. 3.