Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
pubblico ufficiale, in modo da garantire che il documento sia effettivamente disponibile al momento del decesso dell’ereditando. Esisterebbe così una base per fissare il valore di imputazione, anche se non si può escludere che questo non possa a sua volta essere l’oggetto di una controversia241.
• L’erede che riprende l’impresa avrà l’interesse di fornire la prova del suo valore al momento
della liberalità se quest’ultimo è aumentato. Nel caso contrario, ovvero se il valore è diminuito, l’erede non garantirà la prova e toccherà agli altri coeredi fornirla. Ciò risulterà loro difficile anche se godono di un diritto a essere informati nei confronti dell’erede che riprende l’impresa. Questi dispone di un vantaggio in termini di informazione. Ci si deve dunque chiedere se la proposta di modifica sia più giusta rispetto al diritto attuale. Dopotutto, il valore di un’impresa non dipende solo dalle decisioni del titolare, ma può essere fortemente influenzato, a seconda del settore economico, anche dalla congiuntura e da altri fattori242.
• L’imputazione degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa al loro valore
al momento della liberalità o al momento dell’acquisizione del controllo vale, secondo l’avamprogetto, come regola generale che non si applicherà soltanto nel caso in cui il valore dell’impresa al momento della liberalità non può più essere provato. In pratica, il valore non dovrebbe più poter essere provato se il trasferimento è stato effettuato più di dieci anni prima. Negli altri casi, il valore dovrebbe potere essere stabilito a posteriori sulla base dei dati a disposizione. La stima non deve necessariamente essere effettuata già al momento della liberalità, ma può senza problemi aver luogo anche più tardi (p. es. al momento della divisione), purché i dati necessari a tal fine siano ancora disponibili243.
• L’applicazione di questa norma creerà notevoli difficoltà pratiche per distinguere tra ele-
menti patrimoniali necessari all’impresa ed elementi che invece non lo sono, pur essendo questa una procedura giustificata. Il requisito di provare il valore dovrebbe essere applicabile unicamente se, al momento della liberalità, da un lato viene stabilito quali elementi sono necessari all’esercizio dell’impresa e quali invece non lo sono e, d’altro lato, il valore di questi elementi è conosciuto. In caso contrario, esiste il rischio che sorgano controversie. Le stesse difficoltà sono da prevedere in caso di attribuzione di quote dell’impresa (art. 633b AP-CC)244.
• Poiché il diritto transitorio prevede che sia applicato il nuovo regime in caso di decesso del
disponente dopo l’entrata in vigore della modifica, potrebbero esserci problemi in determinati casi a ritrovare i dati necessari per stabilire il valore dell’impresa nel passato245.
4.3.5 Nessuna attribuzione di quote di minoranza in un’impresa con imputazione sulla porzione legittima
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione della necessità di ottenere l’accordo dell’erede interessato per potergli attribuire una quota di minoranza in un’impresa accoglie con favore la misura246. Due partecipanti vi si oppongono247.
241 BS, pag. 3.
242 BL, pag. 2.
243 EXPERTsuisse, pag. 5.
244 ZH, pag. 2.
245 TI, pag. 1.
246 AG, pag. 1; AR, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 2; PPD, pag. 2; PLR, pag. 1; ANV, pag. 2; CP, pag. 2; Economiesuisse, pag. 3; EIT.swiss, pag. 1; FER, pag. 2; Forum PMI, pag. 1; GastroSuisse, pag. 2; pharmaSuisse, pag. 1; RelèvePME, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2; SSIC, pag. 1; SFB, pag. 4; suisstec, pag. 2; UNIGE, pag. 3; USAM, pag. 2.
247 pvl, pag. 3; UNIL, pag. 3.