Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

• L’avamprogetto propone di abrogare l’attuale articolo 618 CC. Quest’ultimo consente, in

caso di disaccordo tra gli eredi, di evitare una lunga e costosa procedura giudiziaria e garantisce che l’autorità cantonale competente nomini un perito in una procedura semplice per stimare il valore di imputazione di un bene. Il valore di imputazione può essere fissato di concerto tra le parti e non deve forzatamente corrispondere al valore venale. Può essere più basso. In caso di controversia, occorre al contrario fare riferimento al valore venale265.

• Data l’importanza che può assumere il valore di un bene immobile in una successione, la

stima del suo prezzo di attribuzione da parte di un perito scelto dall’autorità attualmente si giustifica ancora quando non è possibile raggiungere un accordo tra gli eredi266.

4.3.8 Il concetto di impresa nel diritto successorio

Sono state espresse le seguenti osservazioni riguardo al concetto di impresa considerato.

• I motivi per non includere nel campo di applicazione le società quotate in borsa e le aziende

agricole, che sono disciplinate da una legge speciale (LDFR), sono comprensibili. Il campo di applicazione previsto per le nuove norme è giusto267.

• È giusto escludere le società quotate in borsa e quelle di pura gestione patrimoniale in

considerazione dell’obiettivo perseguito, ovvero la salvaguardia dei posti di lavoro e delle competenze presenti in seno alle imprese, e viste le conseguenze, ossia una distorsione del principio di parità tra gli eredi. Le prime dispongono di sufficiente liquidità perché una trasmissione possa essere realizzata senza ledere i diritti degli eredi, in particolare degli eredi legittimari. Quanto alle seconde, il loro scopo è più la gestione (spesso di immobili) che lo sviluppo del tessuto economico e di solito non esistono né competenze particolari né numerosi posti di lavoro da preservare; non sarebbe quindi appropriato applicare le nuove norme a una società immobiliare o a una società che detiene un aereo, ad esempio 268.

• Giustamente la definizione di impresa ai sensi dell’articolo 616 AP-CC è relativamente am-

pia. Tuttavia, data la protezione accresciuta delle imprese così come definite dall’articolo per assicurarne la sopravvivenza e la violazione della porzione legittima degli altri eredi, bisognerebbe prevedere altri criteri sulla base degli interessi implicati e al fine di ridurre il campo di applicazione di queste disposizioni speciali, ad esempio distinguendo le imprese in base al loro numero di impiegati. L’avamprogetto sottoposto a consultazione prevede che ogni impresa che rientra nella definizione ampia dell’articolo potrà beneficiare di questo sistema di trasferimento favorevole, a discapito degli altri eredi, compreso il coniuge superstite, indipendentemente dal fatto che l’impresa impieghi del personale o meno. In questo modo tutte le imprese beneficeranno di queste misure, senza che ci si chieda se uno degli scopi di interesse generale perseguiti, ovvero il mantenimento di posti di lavoro, sia pertinente269.

• Pure l’esclusione delle società che hanno come unico scopo la collocazione o la gestione

collettiva di capitali è giusta, anche nel caso in cui queste società detengano delle quote di imprese. La natura di queste imprese è infatti diversa: si tratta di puri veicoli di investimento, che generalmente dispongono di una relativa liquidità270.

265 SGNV Annexe, pag. 1.

266 SO, pag. 3.

267 SO, pag. 1.

268 UNIGE, pag. 7.

269 JuCH, pag. 2.

270 UNIGE, pag. 7.