Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

• Un plusvalore degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa può derivare

anche da altre cause oltre che dall’attività e dall’impegno imprenditoriale dell’erede che riprende l’impresa. È possibile, e di fatto non è raro, che il disponente sia ancora attivo lui stesso con una funzione dirigenziale per diversi anni dopo il trasferimento dell’impresa a un discendente (e che conservi, per esempio, l’usufrutto dell’impresa o delle quote della stessa). Il trasferimento anticipato di un’impresa a un discendente può infine anche basarsi su ragioni estranee all’impresa. Fino a quando l’erede che riprende l’impresa non ha assunto una funzione operativa all’interno di essa, malgrado il fatto che ne sia divenuto titolare, sarebbe clamoroso se si volesse escludere gli altri eredi da un plusvalore degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa235.

• Poiché l’onere della prova spetta all’erede che si avvale del diritto di attribuzione dell’im-

presa, quest’ultimo, nel caso disponga di una perizia che stabilisce il valore dell’impresa al momento della liberalità, potrebbe, in caso di perdita di valore, semplicemente mantenere segreta la stima oppure distruggerla se gli è sfavorevole236.

• Dovrebbe anche essere chiarito precisamente nell’articolo di legge che le disposizioni con-

trarie del disponente in un testamento o in un contratto successorio prevalgono sulla norma legale237.

• La realizzazione dell’obiettivo, in sé encomiabile, di imputare gli elementi patrimoniali ne-

cessari all’esercizio dell’impresa al loro valore al momento della liberalità comporta dei problemi considerevoli a livello pratico. Se è stata effettuata una perizia sul valore al momento della liberalità, il suo esame, che a seconda delle circostanze potrebbe avvenire anche diversi anni più tardi, risulterà in pratica impossibile238.

Osservazioni varie

• La norma invita a procedere a una stima del valore dell’impresa al momento della liberalità

e ad avviare una pianificazione della successione a lungo termine239.

• L’avamprogetto caldeggia l’imputazione di una donazione dell’impresa o di una parte della

stessa al suo valore al momento della liberalità, ammesso che quest’ultimo possa essere stabilito. Se il valore è basso, è altamente probabile che il donatore conservi la documentazione che permette di stabilirlo. Se, invece, il valore è elevato, è possibile che il donatore non voglia conservare la documentazione, tanto più che il periodo di custodia è fissato in maniera generale a dieci anni. Se la logica vuole che il valore di attribuzione dell’impresa sia calcolato alla data della liberalità e non alla data del decesso, è perché l’imprenditore possa approfittare del plusvalore generato dalle sue scelte strategiche, dalla sua buona gestione e dal suo duro lavoro. Inversamente, non spetta ai coeredi assumersi il rischio di cattive scelte strategiche, di un’assenza di visione, di una cattiva gestione e di negligenze. Sarebbe dunque opportuno introdurre il diritto da parte di ogni erede futuro di richiedere, mediante una prova a futura memoria, la conservazione degli elementi che permettono di stabilire il valore il giorno della liberalità240.

• Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di introdurre un obbligo legale di pro-

cedere a una stima del valore degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa nel caso di liberalità tra vivi che concernono un’impresa, quote sociali oppure diritti societari in un’impresa. Il rapporto relativo alla stima dovrebbe essere autenticato da un

235 EXPERTsuisse, pag. 6.

236 BS, pag. 3.

237 EXPERTsuisse, pag. 6.

238 FSN, pag. 5.

239 HotellerieSuisse, pag. 2; SFB, pag. 5.

240 FSA, pag. 3.