Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
messaggio potrebbe, se del caso, specificare il tipo di clausola che può figurare nel contratto affinché tale condizione sia (di norma) applicabile255.
• La soluzione proposta tiene conto del fatto, per un verso, che ogni erede che desidera dare
continuità a un’impresa viene sostenuto e, per l’altro verso, che gli altri eredi non possono essere forzati a tenere bloccato il denaro nell’impresa, se non sono interessati a quest’ultima. Sembra positivo che si proceda a una ponderazione degli interessi caso per caso, con l’interesse macroeconomico al mantenimento dell’impresa e alla protezione dei posti di lavoro da un lato, e gli altri eredi che non devono restare a mani vuote dall’altro256.
• In pratica questa norma non verrà applicata unicamente nei casi in cui sono disponibili
abbastanza mezzi finanziari per pagare gli altri eredi257.
• Non può essere la missione del diritto successorio evitare che siano costituite quote di
minoranza all’interno di imprese. La protezione dei soci di minoranza contemplata dal diritto societario è sufficiente per disciplinare la questione delle partecipazioni di minoranza258.
4.3.6 Necessità dell’accordo degli altri eredi per il conferimento in natura
I pochi partecipanti alla consultazione che si sono espressi sulla questione della necessità di ottenere l’accordo dell’erede interessato per potere attribuirgli una quota di minoranza in un’impresa sostengono la misura259:
• Le nuove norme in materia di valore d’imputazione addossano all’erede che riprende l’im-
presa sia il rischio imprenditoriale sia il rischio commerciale. Dall’altro lato, egli può approfittare in via esclusiva di un plusvalore dell’impresa. È dunque coerente non permettergli di conferire in natura l’impresa senza l’accordo degli altri eredi per adempiere ai suoi obblighi di collazione (art. 633 AP-CC come lex specialis rispetto all’art. 628 cpv. 1 CC), in quanto ciò gli permetterebbe di ripartire tra gli eredi un’eventuale perdita di valore dell’impresa. La restrizione del suo diritto a un conferimento in natura è dunque giustificata260.
4.3.7 Soppressione dei periti scelti dall’autorità per la stima dell’immobile
Un partecipante che si è espresso in proposito sostiene la proposta di sopprimere i periti scelti dall’autorità per la stima degli immobili261, mentre quattro la rifiutano262.
• È sensato ricorrere – oramai anche per gli immobili – all’autorità competente o al giudice
della divisione in caso di controversia sul prezzo di attribuzione di un immobile263.
• Il desiderio di unificare il metodo di valutazione e di rinunciare a fissare il prezzo di attribu-
zione da parte di periti scelti dall’autorità quando gli eredi non riescono a mettersi d’accordo (art. 618 CC) è comprensibile. L’accettazione di una decisione giudiziaria da parte degli eredi e del pubblico dovrebbe tuttavia essere favorita se la stima è effettuata da specialisti riconosciuti. Sarebbe pertanto opportuno mantenere l’attuale articolo 618 CC264.
255 UNIGE, pag. 3.
256 suissetec, pag. 2.
257 Treuhand Suisse, pag. 2.
258 pvl, pag. 3.
259 BE, pag. 3; SO, pag. 3; Economiesuisse, pag. 3; SFB, pag. 5; UNIGE, pag. 5.
260 BE, pag. 3; SO, pag. 3; Economiesuisse, pag. 3; SFB, pag. 5; UNIGE, pag. 5.
261 UNIGE, pag. 5.
262 SO, pag. 3; EIT.swiss, pag. 2; SGNV, pag. 1; UNIL. pag. 8.
263 UNIGE, pag. 5.
264 EIT.swiss, pag. 2.