Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

• La definizione di impresa proposta all’articolo 616 AP-CC non è adeguata. Nella pratica, le imprese sono spesso detenute da una società holding o, quanto meno, la maggioranza del controllo è detenuta da una società holding ossia da una società di gestione di beni. Il progetto ha come obiettivo di preservare l’impresa perché crea impiego, si fa carico di una responsabilità sociale e genera valore per il Paese nel suo insieme. Le norme relative alla trasmissione dell’impresa dovrebbero pertanto essere applicabili qualunque sia la struttura giuridica di controllo dell’impresa271.

• La definizione proposta del concetto di impresa è molto ampia. Ciò pone numerosi problemi di delimitazione, in particolare per quanto riguarda le società semplici. Anche se questa forma giuridica non è destinata alla conduzione di un’impresa con attività economica, si tratta comunque di un tipo di società presente sul territorio. Una società semplice può non essere iscritta al registro di commercio. La necessità di stabilire se una società semplice debba essere considerata, in un caso concreto, come un’impresa ai sensi dell’articolo 616 capoverso 1 AP-CC creerà difficoltà e insicurezza giuridica. Al fine di evitare simili problemi di delimitazione, sarebbe necessario considerare se le disposizioni relative alla società semplice non dovrebbero essere modificate272.

• Una definizione così ampia della nozione di impresa non è né appropriata né necessaria. Non è necessario includere la società semplice nel concetto di impresa ai sensi dell’articolo 616 AP-CC. Al contrario, il concetto di impresa dovrebbe riferirsi all’iscrizione nel registro di commercio. In primo luogo, in questo modo sarebbe possibile escludere le società semplici, risolvendo il problema all’origine. In secondo luogo, si terrebbe conto soltanto delle piccole imprese individuali che hanno fatto uso della possibilità (facoltativa) di iscriversi nel registro di commercio. I titolari di imprese individuali sarebbero liberi di assoggettare, attraverso l’iscrizione nel registro di commercio, la loro impresa alle norme della presente revisione. Tutte le altre imprese rientrerebbero nel concetto di impresa grazie alla loro iscrizione nel registro di commercio273.

• È difficile comprendere la posizione scelta per quanto riguarda le holding. Secondo il rapporto esplicativo, non è opportuno applicare le nuove norme alle società che non svolgono alcuna «attività economica reale»: sarebbe segnatamente il caso delle società immobiliari e delle società holding. Il rapporto intende escludere dal campo di applicazione delle nuove norme le società che non hanno un esercizio proprio, ma si limitano a detenere immobili o partecipazioni in altre società. Le società che, oltre a detenere simili attivi, esercitano un’attività economica reale dovrebbero, al contrario, rientrare nel campo di applicazione della revisione. Ciò poserà verosimilmente problemi di delimitazione: ad esempio, come considerare una società immobiliare che si occupa della gestione di un numero importante di appartamenti o la holding che, oltre a detenere partecipazioni, si occupa attivamente di gestire il loro finanziamento oppure fornisce al gruppo determinate prestazioni in materia di consolidamento dei conti o di contabilità delle filiali? Ci si può chiedere se, per quanto concerne le holding, non sarebbe preferibile adottare un «approccio trasparente»: le società holding entrerebbero, in questo caso, nel campo di applicazione delle nuove disposizioni se esercitano un’attività economica reale direttamente o per il tramite delle loro filiali. Il rapporto giunge alla conclusione che ciò non è appropriato perché la divisione tra eredi delle partecipazioni della holding non ha le conseguenze negative che può avere la divisione di un’impresa che esercita un’attività commerciale reale. Il rapporto parte dunque dal presupposto che la holding detenga diverse partecipazioni e che quest’ultime siano relativamente indipendenti le une dalle altre. Ma questo non è sempre vero. Può essere il caso

271 FSA, pag. 2.

272 FSN, pag. 3.

273 FSN, pag. 4.