Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
• Questa misura deve essere accolta con favore dal punto di vista dell’equità, poiché con-
cederà all’erede della società un certo margine di manovra per quanto concerne in particolare gli investimenti in beni necessari al buon funzionamento degli affari e dunque al mantenimento, se non addirittura all’aumento, dei posti di lavoro in seno alla società228.
• D’altra parte, la qualifica di «elementi patrimoniali non necessari» all’esercizio dell’impresa
renderà più semplice la divisione della successione e la compensazione di un’eventuale eliminazione delle porzioni legittime a seguito dell’attribuzione a un solo erede. Gli eredi esclusi dal controllo dell’impresa potranno così recuperare in tutto o in parte le loro quote ereditarie, senza dipendere da un’eventuale dilazione di pagamento richiesta dall’erede che dirige l’azienda229.
Critiche
• Fornire la prova del valore degli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa
comporterà delle difficoltà pratiche per distinguere tra gli elementi patrimoniali necessari e quelli che non lo sono. Si dà così adito a potenziali conflitti230.
• In caso di perdite commerciali, al momento dell’apertura della successione, l’erede che
riprende l’impresa potrebbe avere tutto l’interesse a non trovare più le informazioni richieste per determinare il valore dell’impresa al momento del suo rilevamento231.
• La distinzione tra elementi patrimoniali necessari e non necessari all’esercizio dell’impresa
causerà importanti difficoltà a livello pratico. Per fornire la prova richiesta bisognerà stabilire quali elementi sono necessari all’esercizio e quali non lo sono. Anche la loro stima dovrà essere chiara. Questi due elementi generano un notevole potenziale di controversie. Lo stesso vale per l’attribuzione di quote in un’impresa232.
• Ci si deve chiedere se non sia necessario tutelare meglio i coeredi nel caso in cui l’impresa
abbia perso valore dal momento della liberalità, rendendo così più interessante – per l’erede che riprende l’impresa – eseguire la collazione sulla base del valore il giorno della divisione. Si tratta di evitare che il beneficiario sia tentato di occultare l’esistenza di una stima realizzata al momento della liberalità. È probabile che l’occultamento di una simile stima costituisca una soppressione di documento ai sensi dell’articolo 254 CP (aspetto che potrebbe del resto essere precisato nel futuro messaggio). Nondimeno sembra comunque auspicabile tutelare i diritti dei coeredi a monte. Si potrebbero immaginare diverse soluzioni. Si suggerisce, ad esempio, di esaminare la possibilità di rendere obbligatoria una stima dell’impresa al momento della liberalità, salvo rinuncia esplicita da parte degli altri eredi, sul modello di quanto già previsto dall’avamprogetto per i conferimenti in natura (art. 633 AP-CC)233.
• In base ai termini di legge proposti, tutti gli eredi possono chiedere l’imputazione del valore
dell’impresa al momento del suo trasferimento. Se il valore dell’impresa diminuisce tra detto momento e il decesso del disponente, questa norma sfavorisce in maniera iniqua l’erede imprenditore (in particolare in confronto al diritto attuale). È dunque opportuno precisare il testo di legge, in modo che solo l’erede che ha rilevato l’impresa, le quote sociali o i diritti societari, possa chiedere l’imputazione del valore al momento del trasferimento234.
228 FER, pag. 2.
229 FER, pag. 2.
230 SO, pag. 3.
231 TI, pag. 2.
232 UR, pag. 2; ASM, pag. 2; Treuhand Suisse, pag. 2.
233 VD, pag. 1.
234 EXPERTsuisse, pag. 6.