Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001

all’esclusione dal regime preferenziale di simili fattispecie, bisognerebbe quantomeno adottare una disposizione specifica che assicuri il ritorno di questi valori nella successione, perché siano soggetti alla divisione ordinaria278.

5 Osservazioni sui singoli articoli

5.1 Art. 218 cpv. 3

Il testo di legge non designa chiaramente le persone che possono sollecitare queste dilazioni di pagamento (comunione ereditaria, erede che potrebbe rilevare l’impresa?). In linea di principio si dovrebbe trattare di una richiesta formulata dall’insieme degli eredi, dato che essi rispondono solidalmente del pagamento di questo debito (va sottolineato che anche il coniuge superstite è un erede e che potrà opporsi a una misura del genere; tale strumento rischia dunque di restare spesso lettera morta). Il rapporto sembra invece voler riservare tale diritto solo all’erede che riprende l’impresa. A parte il fatto che il testo di legge non lo menziona espressamente, contrariamente a quanto indicato nel rapporto, qual è la situazione degli altri eredi in tal caso? Si tratta di una richiesta che influisce anche sulla loro situazione? Su questo punto, il messaggio dovrebbe fornire maggiori dettagli279.

5.2 Art. 522a

Capoverso 1

Un erede legittimario può non essere del tutto erede della successione, e ricevere l’equivalente della sua porzione legittima sotto forma di legati. L’avamprogetto non tiene conto di questa situazione, il che non è giustificato. Anche l’espressione «se un erede detiene» è inadeguata. Potrebbe infatti trattarsi di un legatario che acquisisce, in quanto tale, una partecipazione maggioritaria. Se non si cambia questa espressione, le disposizioni dell’avamprogetto potrebbero essere facilmente aggirate. Bisognerebbe parlare di un «successore o di un terzo tenuto a riduzione»280.

Capoverso 2

Il capoverso 2 riguarda due situazioni molto differenti tra loro. La dilazione di pagamento può trovare applicazione solo nel caso in cui un terzo è beneficiario dell’impresa ed è soggetto a riduzione, ossia a restituzione dopo la riduzione successoria: la dilazione di pagamento non concerne infatti le disposizioni a causa di morte che attribuiscono l’impresa e che sarebbero soggette a riduzione. Questo aspetto rappresenta un ulteriore pregiudizio alla porzione legittima dei coeredi del beneficiario dell’impresa. Il rinvio a una norma interamente dispositiva qual è l’articolo 619 AP-CC è ingannevole a tale riguardo: su questo punto occorre, invece, vedere la tutela dell’erede legittimario come un limite imperativo alla volontà del disponente. L’altra questione è il valore d’imputazione, che non corrisponde al valore dell’impresa o della partecipazione maggioritaria all’apertura della successione, come stabilito in linea generale dall’articolo 537 capoverso 2 CC, ma al valore al momento della trasmissione (art. 633a AP-CC). Questa soluzione non è necessariamente favorevole a chi si vede attribuire l’impresa, e sicuramente non lo è se quest’ultima ha perso di valore tra il momento della sua attribuzione e l’apertura della successione281.

278 UNIL, pag. 4.

279 UNIGE, pag. 8.

280 UNIL, pag. 3.

281 UNIL, pag. 3.