Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
L’articolo 522a AP-CC non può essere adottato nella forma proposta senza una corrispondente modifica dell’articolo 528 capoverso 1 CC. Come si può infatti immaginare che il gestore dell’impresa non debba restituire gli utili della sua attività imprenditoriale quando invece il suo arricchimento dipende da tale attività, ottenuta grazie al bene ereditato, anche se è in buona fede? Occorre rimediare a tale incoerenza mediante una modifica del vigente articolo 528 capoverso 1 CC, che sancisca il principio secondo cui, dopo la riduzione successoria, il debitore non può più essere tartassato, a meno che non sia in mala fede282.
5.3 Art. 616
In generale
La definizione di impresa dovrebbe essere rivista sulla falsariga di quella dell’ordinanza sul registro di commercio283 (in particolare art. 2 e 36), ispirarsi al principio della trasparenza e prevedere una distinzione tra i beni necessari alla gestione dell’impresa e quelli che non lo sono284.
Capoverso 1
Occorre tenere maggiormente in considerazione le partecipazioni di fatto nelle società holding e valutare se è possibile procedere a un’attribuzione d’impresa in caso di holding «mista» mediante una scissione delle società operative. Le società anonime di proprietà familiare sono spesso gestite e amministrate sotto forma di holding. In pratica simili holding familiari vengono sovente utilizzate per evitare i problemi legati alla trasmissione di imprese. Nel rapporto esplicativo si afferma però che le società di pura gestione patrimoniale (comprese le holding e le società immobiliari) sono escluse dal campo d’applicazione delle nuove regole. Tale esclusione è problematica quando una holding detiene, ad esempio, partecipazioni sia di una società immobiliare sia di un’impresa operativa familiare, ovvero in presenza di una holding «mista». Alla morte dell’ereditando solo alcune quote di questa società holding rientrano nella successione. In base all’avamprogetto, l’attribuzione di un’impresa non può essere richiesta in caso di holding «mista», in quanto essa è considerata in parte una società di pura gestione patrimoniale. Per poter rilevare l’impresa, un’erede dovrebbe quindi avere la facoltà di chiedere, ad esempio, la suddivisione della holding in una parte di pura gestione patrimoniale e in una parte «reale» oppure di accordare al giudice la competenza di ristrutturare la holding. Nella pratica capita spesso che degli imprenditori raggruppino le loro imprese, i loro beni immobiliari ed eventualmente altri valori patrimoniali in diverse società sottoposte a una stessa «top holding», e che dunque delle holding «miste» rientrino in una successione. Alla luce delle considerazioni appena esposte, è increscioso che delle imprese facenti capo a una «top-holding» non possano beneficiare delle semplificazioni previste dal nuovo diritto285.
Per le società quotate in borsa e le società di pura gestione patrimoniale, l’articolo 616 capoverso 1 AP-CC nega implicitamente l’esistenza di un interesse pubblico. Nel quadro della ponderazione tra i diritti degli eredi e l’interesse economico generale, bisognerebbe tuttavia prendere in considerazione anche altri fattori (p. es. numero minimo di posti di lavoro, fatturato annuo minimo ecc.) ed eventualmente emanare una nuova legge ad hoc286.
282 UNIL, pag. 4.
283 RS 221.411
284 FSA, pag. 2.
285 ZG, pag. 2.
286 BS, pag. 1.