Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
scorte, bensì anche chi immette in commercio riso commestibile per la prima volta sul territorio nazionale. L’obbligo di costituire scorte obbligatorie si estenderà quindi anche alla produzione nazionale, benché ridotta.
Contrariamente all’obbligo di costituire scorte, ordinato dal Consiglio federale, i fondi di garanzia dei singoli settori sono di competenza di Réservesuisse, che gestisce tali fondi nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali in qualità di organizzazione di mutuo sostegno di diritto privato. Le disposizioni sull’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia oppure sull’indennizzo versato ai proprietari di scorte obbligatorie per i costi finanziari e di magazzino sono sancite dai regolamenti di Réservesuisse, approvati dal DEFR e dall’UFAE. I mezzi finanziari del fondo non appartengono ai singoli membri e neppure alla Confederazione: si tratta di un patrimonio separato privato, soggetto a restrizioni di diritto pubblico della facoltà di disporne (v. Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la revisione totale della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese; FF 2014 6106).
Secondo l’articolo 16 capoverso 5 della legge sull’approvvigionamento economico del Paese (RS 531), per alimentare il fondo di garanzia non è ammessa la riscossione di contributi su derrate alimentari e alimenti per animali di produzione nazionale. Nel quadro della sua funzione di vigilanza nei confronti degli organi responsabili della gestione dei fondi di garanzia, l’UFAE deve assicurarsi che venga rispettato il divieto di un obbligo contributivo per il riso indigeno. In considerazione della produzione interna, la modifica prevista all’obbligo di stoccare riso è appropriata. L’UFAE garantirà la parità di trattamento per le imprese interessate per quanto riguarda la costituzione di scorte obbligatorie, e ciò indipendentemente dal fatto che immettano sul mercato riso importato o proveniente da produzione interna. Al momento in Svizzera è attivo un solo produttore di riso commestibile e la sua quota di mercato è inferiore all’uno per cento. Viste le condizioni climatiche poco propizie alla coltivazione del riso in Svizzera, è poco probabile che la produzione interna aumenti in modo esponenziale in un prossimo futuro.
3. Commento ai singoli articoli
Modifica all’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali (RS 531.215.11).
Abrogazione dell’articolo 1 lettera b
Il Consiglio federale prevede per determinati beni d’importanza vitale da lui designati la costituzione di scorte obbligatorie. Nell’ordinanza in oggetto viene motivata, fra l’altro, la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari d’importanza vitale. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 1 lettera b il caffè non sottostà più all’obbligo di costituire scorte.
Modifica dell’articolo 2 capoverso 1