Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 9 pagine

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Il permesso generale d’importazione viene richiesto ora solamente per zucchero, oli e grassi commestibili, cereali e alimenti per animali. Decade il permesso generale d’importazione per il caffè (allegato 2), non più sottoposto all’obbligo di costituire scorte. Per il riso (allegato 3), a seguito del passaggio al sistema della prima immissione in commercio, il PGI diventa obsoleto.

Modifica dell’articolo 5 (modifica redazionale)

Sono esonerati dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte gli importatori che importano quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati negli allegati. Questi importatori di piccole quantità hanno tuttavia, come gli altri importatori, l’obbligo di corrispondere a Réservesuisse le prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. Questa regola rimane invariata e vale per tutti gli importatori di merci soggette all’obbligo di costituire scorte.

Integrazione dell’articolo 10 capoversi 1 e 4

Il capoverso 1 prevede che in futuro non solo gli importatori, ma anche i trasformatori siano sottoposti all’obbligo di costituire scorte. Il capoverso 4 disciplina i valori soglia per la stipula di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie anche per il riso e viene integrato con il rimando all’allegato 3 numero 2. L’esonero dalla conclusione di un simile contratto è previsto ora solamente per i mugnai (cereali) e i trasformatori (alimenti per animali e riso). Gli importatori sono già presi in considerazione con la disposizione dell’articolo 5 e non occorre quindi riportarli all’articolo 10 capoverso 4.

Modifica dell’articolo 11 capoverso 2bis(nuovo) e 3

Gli obblighi di notifica per gli importatori e i trasformatori di riso vengono disciplinati in analogia con gli obblighi di notifica in vigore per i mugnai (cereali) e i trasformatori di alimenti per animali.

Modifica dell’articolo 12 capoverso 2 (modifica redazionale)

Allegato 2: abrogato

Articolo 13a

L’ordinanza contiene una disposizione transitoria che dispone il mantenimento della validità dei contratti in vigore sulla costituzione di scorte obbligatorie di caffè fra l’UFAE e i proprietari delle scorte fino al completo smaltimento delle stesse. A tal fine, il ramo interessato ha tempo fino a fine 2022. In questo modo si evitano le conseguenze sui prezzi di mercato che potrebbero derivare da un rapido smaltimento delle scorte.

Abrogazione dell’allegato 2

L’articolo 2 dell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali sancisce che può importare beni sottoposti all’obbligo di costituire scorte solamente chi dispone di un PGI e