Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 9 pagine

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s’impegna a concludere con la Confederazione un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. Il rimando all’allegato 2 (caffè) viene stralciato in questo articolo e non è prevista altrove la costituzione di scorte obbligatorie. Decade quindi per gli importatori di caffè l’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte con l’UFAE. L’allegato 2 (caffè) è dunque abrogato.

Modifica dell’allegato 3

Dall’allegato 3 viene tolta la voce di tariffa doganale 1006.1090 (riso greggio, riso «paddy» o risone, altri tipi). In tal modo, l’obbligo di costituire scorte e quindi di partecipare al fondo di garanzia viene a crearsi, sia per il riso indigeno che per il riso importato, soltanto al momento della prima messa in commercio / importazione di riso lavorato (imbianchito, semi-imbianchito o decorticato). Non sottostanno quindi all’obbligo di costituire scorte i produttori di riso «paddy» svizzero.

4. Ripercussioni

4.1. Ripercussioni per l’economia a seguito della soppressione dell’obbligo di costituire scorte di caffè

Le scorte obbligatorie di caffè vengono finanziate tramite il fondo di garanzia gestito da Réservesuisse, alimentato dai contributi versati dagli importatori per l’importazione di caffè verde e torrefatto. Al momento vengono versati al fondo di garanzia 3,75 franchi per 100 chili di caffè. Un’importazione annua netta di circa 72 000 tonnellate permette di versare a favore del fondo di garanzia circa 2,7 milioni di franchi all’anno. In questo modo è possibile coprire i costi di gestione delle scorte (magazzino e indennizzo per il finanziamento, costi amministrativi). La soppressione dell’obbligo di costituire scorte di caffè rende obsoleto anche il contributo al fondo di garanzia e gli importatori saranno sgravati dal versamento di tale importo. In un mercato concorrenziale si può supporre che il risparmio ottenuto verrà trasmesso ai consumatori.

Attualmente le indennità versate ogni anno dal fondo di garanzia sono di circa 2,3 milioni di franchi. A seguito della decisione di sopprimere l’obbligo di costituire scorte di caffè si potrebbe da subito rinunciare al prelievo dei contributi per il fondo di garanzia, dato che le sue riserve dovrebbero essere sufficienti per finanziare lo stoccaggio durante la fase di smantellamento.

Per ridurre il rischio di un abbassamento dei prezzi e al tempo stesso limitare i costi di finanziamento, i beni stoccati sono stati ammortizzati tramite le indennità versate dal fondo di garanzia. Lo smantellamento delle scorte obbligatorie rende necessario il rimborso di questi ammortamenti al fondo di garanzia. Dato che possono vendere a prezzo di mercato le scorte ammortizzate, nonostante questo obbligo di rimborso i proprietari delle scorte non hanno bisogno di un nuovo finanziamento. Questo rimborso alimenta il fondo di garanzia. Gli importi