Progetto

Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie RU 2018

Allegato 4.1 (art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 Disposizioni sul consumo di energia

1.1 Il consumo di energia si misura secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV7 ed

è indicato nell'unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).

1.2 Per i veicoli non alimentati a benzina, deve essere indicato anche l'equiva-

lente benzina per 100 chilometri.

1.3 Se per un veicolo non esiste né un'approvazione del tipo svizzera, né una

scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I dati devono essere indicati come provvisori ed essere sostituiti immediatamente, non appena sono disponibili un'approvazione del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità.

2 Disposizioni sulle emissioni di CO2

2.1 Le emissioni di CO2 si misurano secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV e

sono indicate in grammi per chilometro.

2.2 Per le automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri che possono essere

alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota con incidenza sul clima.

2.3 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di

elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

3 Classificazione dei veicoli nelle categorie di efficienza energetica

3.1 Le automobili sono classificate nelle categorie di efficienza energetica A-G

sulla base del loro consumo di energia assoluto.

3.2 È considerato consumo di energia assoluto l'equivalente benzina per l'ener-

gia primaria arrotondato alla seconda posizione decimale.

3.3 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A-G i

tipi di veicolo attuali sono classificati secondo il loro consumo di energia assoluto in ordine decrescente e ripartiti equamente in sette settori. I limiti in-

7 RS 741.41