Progetto
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 10 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie RU 2018
5 Etichettatura nella pubblicità
5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri
nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
5.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-
meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
5.3 La categoria di efficienza energetica dell'automobile pubblicizzata deve
essere inoltre rappresentata in un grafico. Il grafico deve rappresentare la scala a colori con tutte e sette categorie di efficienza energetica nonché una freccia nera puntata in senso contrario all'altezza della categoria di efficienza energetica del veicolo e recante la corrispondente lettera di colore bianco. Devono essere utilizzati i file di immagini messi a disposizione dall'UFE all'indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica deve essere conforme all'esempio figurante al numero 11, avere una larghezza e una lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm e occupare almeno l'1 per cento dell'intera superficie pubblicitaria.
6 Etichettatura negli annunci di vendita
6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi
che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media elettronici visivi devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-
meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
7 Etichettatura nei listini prezzi e nei configuratori online
7.1 Chi mette a disposizione per automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a
sella leggeri nuovi listini prezzi o un configuratore online deve riportare per ogni veicolo le indicazioni relative al consumo di energia secondo i numeri 1.1 e 1.2 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2. Per le automobili devono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l'obiettivo relativo alle emissioni di CO2 da raggiungere entro il 2020 secondo l'articolo