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Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 10 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie RU 2018
10 capoverso 1 della legge sul CO2 e la media delle emissioni di CO2 secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b.
7.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-
meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
7.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un veicolo, le
indicazioni possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.
7.4 Per i configuratori online la categoria di efficienza energetica deve inoltre
essere rappresentata in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Tutti i dati devono essere disponibili al più tardi al completamento della configurazione del veicolo.
8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici
8.1 Per i veicoli con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo
possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell'equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.
8.2 Per i veicoli che secondo l'approvazione del tipo sono a trazione parzialmen-
te elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l'indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell'equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.
9 Disposizione transitoria relativa al numero 3
Per l'anno 2020 si considerano tipi di veicolo attuali ai sensi del numero 3.3 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.