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Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 10 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie RU 2018

feriori delle categorie di efficienza energetica sono determinati in base al consumo di energia assoluto dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.

3.4 Si considerano tipi di veicolo attuali le automobili il cui tipo è stato approva-

to, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro i due anni che precedono il 31 maggio dell'anno precedente.

4 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

4.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni deve apporvi

l'etichettaEnergia.

4.2 L'etichettaEnergia deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.

4.3 Deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle

sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all'equipaggiamento dell'automobile.

4.4 Nei giorni durante i quali l'esposizione non è aperta al pubblico non vige

l'obbligo di etichettatura.

4.5 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio

alla piattaforma Internet dell'UFE concernente l'efficienza energetica dei veicoli. L'UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.

4.6 Gli elenchi di cui all'articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati

presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all'UFE.

4.7 EtichettaEnergia

4.7.1 L'etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazio-

ne del tipo o il numero della scheda tecnica mediante lo strumento online messo a disposizione dell'UFE all'indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell'esempio figurante al numero 10.

4.7.2 Se non esiste né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica

svizzera, l'etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch'esso messo a disposizione dall'UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE8. I dati per l'accesso a questo strumento online devono essere richiesti all'UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

8 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/318, GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.