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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
4. il Controllo svizzero del commercio di vino secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 14 novembre 200712 sul vino;
d. audit: esame sistematico volto a controllare se le attività e i risultati da esse derivanti sono conformi alle disposizioni e se le disposizioni sono adeguate per raggiungere gli obiettivi;
e controllo ufficiale: attività svolte dalle autorità competenti o da terzi di cui all’articolo 55 LDerr, ai quali ai sensi della presente ordinanza siano stati trasferiti determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, al fine di verificare se:
1. le aziende rispettano le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari e se
2. le merci soddisfano i requisiti delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche ai fini del rilascio di una certificazione ufficiale o di un’attestazione ufficiale;
f. altre attività ufficiali: attività diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti o da terzi ai quali sono state trasferite determinate altre attività ufficiali ai sensi dell’articolo 55 LDerr, ivi incluse le attività volte al rilascio di certificazioni ufficiali o attestazioni ufficiali;
g. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
i. importazione: trasferimento permanente o temporaneo di merci nel territorio d’importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD);
i importatore: persona fisica o giuridica responsabile per l’importazione;
j. persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: la persona di cui allʼarticolo 26 LD;
l. Paese di origine: Paese da cui proviene originariamente la merce, in cui è cresciuta, è stata raccolta o prodotta o nel quale è stata effettuata l’ultima lavorazione sostanziale.
2 Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza, nonché delle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno (DFI) o dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/62514.
12 RS 916.140
13 RS 631.0
14 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento