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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 9 Registrazioni scritte sui controlli ufficiali
1 Le autorità di esecuzione producono registrazioni scritte per ogni controllo ufficiale. Tali registrazioni possono essere in formato cartaceo o elettronico.
2 Le registrazioni scritte contengono:
a. lo scopo del controllo ufficiale;
b. i metodi di controllo applicati;
c. i risultati del controllo;
d. all’occorrenza le misure che la persona responsabile adottare.
3 Le autorità di esecuzione forniscono, su richiesta, una copia delle registrazioni scritte alle aziende sottoposte a controllo, a meno che:
a. sia stata emessa una certificazione o un’attestazione ufficiale; oppure
b. la disposizione di un’autorità investigativa o giudiziaria lo vieti.
4Comunicano immediatamente alle aziende per iscritto le violazioni constatate durante i controlli.
Art. 10 Controllo dei lotti
Se una derrata alimentare o un oggetto d’uso non sicuri fanno parte di un lotto, si deve supporre che tutte le derrate alimentari o gli oggetti d’uso di questo lotto non siano a loro volta sicuri, a meno che un controllo approfondito non risulti alcuna prova che dimostri che il resto del lotto non è sicuro.
Art. 11 Notifica
Le autorità notificano immediatamente all’USAV le contestazioni e i casi che sono loro comunicati secondo l’articolo 84 ODerr18 se:
a. le derrate alimentari o gli oggetti d’uso che costituiscono un danno per la salute sono stati consegnati a un numero indeterminato di consumatori e ha messo o potrebbe mettere in pericolo la popolazione in numerosi Cantoni o all’estero; oppure
b. vi è il rischio di un danno per la salute.
Art. 12 Sorveglianza e coordinamento dell’esecuzione
1 L’USAV sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.
2 Dopo aver sentito le autorità può emanare direttive sul coordinamento dell’esecuzione.
3 Se per un ambito più autorità sono incaricate dell’organizzazione o dell’esecuzione di controlli o altre attività ufficiali, le autorità competenti si coordinano tra loro.
18 RS 817.02