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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

Art. 9 Registrazioni scritte sui controlli ufficiali

1 Le autorità di esecuzione producono registrazioni scritte per ogni controllo ufficiale. Tali registrazioni possono essere in formato cartaceo o elettronico.

2 Le registrazioni scritte contengono:

a. lo scopo del controllo ufficiale;

b. i metodi di controllo applicati;

c. i risultati del controllo;

d. all’occorrenza le misure che la persona responsabile adottare.

3 Le autorità di esecuzione forniscono, su richiesta, una copia delle registrazioni scritte alle aziende sottoposte a controllo, a meno che:

a. sia stata emessa una certificazione o un’attestazione ufficiale; oppure

b. la disposizione di un’autorità investigativa o giudiziaria lo vieti.

4Comunicano immediatamente alle aziende per iscritto le violazioni constatate durante i controlli.

Art. 10 Controllo dei lotti

Se una derrata alimentare o un oggetto d’uso non sicuri fanno parte di un lotto, si deve supporre che tutte le derrate alimentari o gli oggetti d’uso di questo lotto non siano a loro volta sicuri, a meno che un controllo approfondito non risulti alcuna prova che dimostri che il resto del lotto non è sicuro.

Art. 11 Notifica

Le autorità notificano immediatamente all’USAV le contestazioni e i casi che sono loro comunicati secondo l’articolo 84 ODerr18 se:

a. le derrate alimentari o gli oggetti d’uso che costituiscono un danno per la salute sono stati consegnati a un numero indeterminato di consumatori e ha messo o potrebbe mettere in pericolo la popolazione in numerosi Cantoni o all’estero; oppure

b. vi è il rischio di un danno per la salute.

Art. 12 Sorveglianza e coordinamento dell’esecuzione

1 L’USAV sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.

2 Dopo aver sentito le autorità può emanare direttive sul coordinamento dell’esecuzione.

3 Se per un ambito più autorità sono incaricate dell’organizzazione o dell’esecuzione di controlli o altre attività ufficiali, le autorità competenti si coordinano tra loro.

18 RS 817.02