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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 7 Trasparenza dei controlli ufficiali
1 Almeno una volta all’anno, le autorità mettono a disposizione del pubblico, anche via Internet, le informazioni pertinenti sull’organizzazione e lo svolgimento dei controlli.
2 Garantiscono la regolare pubblicazione di informazioni aggiornate su:
a. tipo, numero e risultato dei controlli ufficiali;
b. tipo e numero delle violazioni riscontrate;
c. tipo e numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure ai sensi degli articoli 34–36 LDerr;
d. tipo e numero dei casi in cui siano state inflitte sanzioni ai sensi degli articoli 63-65 LDerr.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 possono essere pubblicate insieme al rapporto annuale ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del ...17 sul piano di controllo nazionale.
Art. 8 Utilizzo della procedura di controllo documentata
1 Le autorità di esecuzione svolgono i controlli ufficiali sulla base di procedure documentate.
2 Le procedure includono istruzioni per il personale incaricato dei controlli ufficiali e coprono i seguenti campi di verifica:
a. la descrizione degli obiettivi da raggiungere;
b. i compiti, le competenze e gli obblighi delle persone incaricate dei controlli;
c. le procedure di campionatura, i metodi e le tecniche di controllo incluse le analisi, le prove e le diagnosi di laboratorio, la valutazione dei risultati e le decisioni che ne derivano;
d. la verifica dell’adeguatezza delle procedure di campionatura e di analisi, nonché dei metodi di prova;
e. i programmi di controllo e sorveglianza;
f. le misure successive ai controlli ufficiali;
g. la collaborazione con altri servizi e sezioni competenti;
h. altre attività o informazioni necessarie per l’esecuzione efficiente dei controlli ufficiali.
3 Le autorità di esecuzione verificano i propri controlli. Se riscontrano carenze nelle procedure, le correggono o le aggiornano.