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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Titolo 2: Controlli ufficiali
Capitolo 1: Disposizioni comuni
Art. 3 Principi
1 I controlli ufficiali sono svolti dalle autorità di esecuzione o da terzi da esse incaricati ai sensi dell’articolo 55 LDerr.
2 Sono basati sul rischio e devono essere eseguiti regolarmente e con una frequenza appropriata.
3 La frequenza dei controlli delle aziende soggette all’obbligo di notifica e di autorizzazione è disciplinata dall’articolo 8 dell’ordinanza del 16 dicembre 201615 sul piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.
4 Le autorità di esecuzione garantiscono l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli a tutti i livelli.
5 Devono essere indipendenti dalle aziende che ispezionano o controllano. A esse si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
Art. 4 Esecuzione
1 I controlli ufficiali sono eseguiti tenendo conto dei seguenti criteri:
a. i rischi constatati connessi
1. alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso,
2. alle attività o operazioni sotto il controllo di un soggetto responsabile per un’azienda,
3. al luogo in cui si svolgono le attività o le operazioni di cui l’azienda deve rispondere,
4. all’utilizzo di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono avere conseguenze sulla sicurezza, sulla protezione dall’inganno e sull’assenza di rischi per la salute legate alle derrate alimentari;
b. tutte le informazioni indicanti che i consumatori vengono fuorviati, in particolare relativamente a tipo, identità, qualità, composizione, quantità, scadenza, Paese di origine o luogo di produzione nonché metodo di produzione o fabbricazione della derrata alimentare;
c. i risultati di precedenti controlli ufficiali;
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), versione secondo la GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.