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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
d. l’affidabilità e i risultati dei controlli autonomi effettuati dalle aziende o da terzi da queste incaricati, inclusi eventuali meccanismi privati di garanzia della qualità, per assicurare il rispetto della legislazione sulle derrate alimentari;
e. tutte le informazioni che potrebbero indicare una violazione della legislazione sulle derrate alimentari;
f. le eventuali garanzie date dall’autorità di esecuzione del Paese di origine;
g. le dimensioni dell’azienda.
2 I controlli ufficiali vengono effettuati senza preavviso, a meno che il preavviso sia sufficientemente motivato e necessario per l’esecuzione stessa del controllo.
3 Vengono effettuati possibilmente in modo tale che gli oneri amministrativi e la compromissione dei processi aziendali per le aziende siano ridotti al minimo necessario per garantire l’efficacia dei controlli.
4 Le autorità competenti svolgono i controlli ufficiali sempre allo stesso modo, a meno che sia necessario adeguare i controlli alle condizioni specifiche, indipendentemente dal fatto che le merci interessate:
a. siano disponibili sul mercato svizzero e abbiano origine sul territorio nazionale oppure siano state importate;
b. debbano essere esportate dalla Svizzera; oppure
c. debbano essere importate in Svizzera o trasportate attraverso la Svizzera.
Art. 5 Organizzazione
Se necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, le autorità possono sollecitare le aziende importatrici a comunicare l’arrivo delle merci in questione.
Art. 6 Oggetti dei controlli ufficiali
Se necessario, le autorità di esecuzione competenti eseguono i seguenti controlli ufficiali:
a. controllo di derrate alimentari e oggetti d’uso a tutti i livelli di produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo;
b. controlli di sostanze, materiali o altri oggetti che possano avere effetti sulle caratteristiche di derrate alimentari e oggetti d’uso, nonché verifica del rispetto dei requisiti a tutti i livelli di produzione, lavorazione, distribuzione e utilizzo;
c. controlli delle attività delle aziende, compresi i controlli degli immobili, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, compreso il controllo della relativa documentazione.