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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
un controllo d’identità e preleva campioni di determinate partite secondo la frequenza citata nell’allegato 2 al fine di analizzare il tenore di aflatossina B1 e di aflatossine totali.
6 Incarica il responsabile della partita di predisporre le analisi presso un laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 10725 in base al rischio di cui agli allegati 1 e 2.
7I risultati delle analisi della merce devono essere resi disponibili non appena tecnicamente possibile.
8 Al termine dei controlli l’USAV:
a. compila i pertinenti campi del DSCE;
b. allega i risultati del controllo;
c. fa una copia del DSCE firmato e timbrato.
9 In deroga all’articolo 60 i campioni dei controlli approfonditi non vengono rimborsati.
Art. 38 Compiti dell’ufficio doganale
1 L’ufficio doganale controlla per le partite d’importazione se il controllo prescritto dall’USAV è stato effettuato e se gli emolumenti sono dichiarati correttamente.
2 Se stabilisce che il controllo prescritto non è stato effettuato, ne informa l’USAV e trattiene sulla base del diritto doganale le partite non ancora rilasciate.
Art. 39 Trasporto successivo della partita
1 L’USAV può autorizzare il trasporto successivo della partita dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari prima che siano disponibili i risultati delle analisi della merce. A tal fine deve prima informare la competente autorità di controllo delle derrate alimentari presso il luogo di destinazione e ottenerne l’autorizzazione.
2 Se una partita è trasportata prima che siano disponibili i risultati delle analisi della merce:
a. deve essere allegata una copia autenticata del DSCE originale; e
b. occorre adottare misure adeguate affinché la partita rimanga costantemente sotto la sorveglianza dell’USAV e non possa essere manipolata in modo non consentito prima che i risultati delle analisi della merce non siano disponibili. 3 3 Il DFI può emanare disposizioni sul trasporto successivo.
Art. 40 Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri
1 I posti di controllo frontalieri degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra devono essere dotati di:
a. un numero sufficiente di collaboratori qualificati e con la necessaria esperienza;