Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
La terminologia di cui all’articolo 2 capoverso 1 è stata in gran parte ripresa dal regolamento (UE) 2017/6254 o dalla legislazione vigente. Altre definizioni riprendono quanto contenuto nel regolamento (UE) 2017/625 (art. 2 cpv. 2).
2. Titolo: Controlli ufficiali
Capitolo 1: Disposizioni comuni (art. 3–13)
Anche queste disposizioni sono state in gran parte riprese dal regolamento (UE) 2017/6255 o dalla OELDerr.
Descrivono i principi e i metodi di svolgimento dei controlli ufficiali, oltre a indicare i soggetti e le attività che ne sono assoggettati.
Per garantire che l’opinione pubblica sia aggiornata sulla sicurezza delle derrate alimentari, le autorità competenti devono accertare che vengano pubblicate le informazioni sui controlli ufficiali e i relativi risultati (art. 7). Per avere un miglior quadro d’insieme e incrementare l’efficienza, è possibile effettuare tale rendicontazione nell’ambito di rapporti a livello nazionale.
L’articolo 8 sancisce l’obbligo di effettuare i controlli ufficiali sulla base di procedure documentate. Se accreditati, un ispettorato alimentare ai sensi della norma ISO 17020 e un laboratorio ai sensi della norma ISO 17025 soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
Le prescrizioni per i controlli ufficiali delle autorità federali sono riportate nei pertinenti atti normativi (legge sulle dogane, OITE6) e relative disposizioni di servizio.
Per tenere più facilmente traccia delle violazioni e ottimizzare le misure correttive dell’azienda interessata, i risultati dei controlli ufficiali devono essere registrati per iscritto e, su richiesta, inviati in copia all’azienda (art. 9). Se il personale dell’autorità competente deve essere costantemente o periodicamente presente sul posto per vigilare sulle attività dell’azienda, sarebbe insostenibile effettuare la registrazione scritta di ogni ispezione o sopralluogo. In questi casi le registrazioni scritte devono essere predisposte a intervalli tali da consentire alle autorità competenti e all’azienda di verificare regolarmente il rispetto delle normative.
Il principio secondo cui si presumono a rischio tutti gli alimenti e gli oggetti d’uso di un lotto di cui faceva parte un alimento o un oggetto d’uso a rischio (art. 10) è stato ripreso dall’articolo 14 numero 6 del regolamento (CE) n. 178/20027.
L’autorità federale crea necessariamente un rapporto solo se il caso genera una contestazione o un trasferimento al Cantone.
4Cfr. nota a piè di pagina 3.
5Cfr. nota a piè di pagina 3.
66 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10); ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; RS 916.443.11)
7 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari