Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
L’obbligo di notificare immediatamente le derrate alimentari e gli oggetti d’uso che costituiscono un rischio per la salute umana (art. 11) deriva dalla legislazione vigente (art. 7 OELDerr, versione del 1°maggio 2018). Le autorità cantonali di esecuzione sono tenute a comunicare all’USAV sia i rischi acuti per la salute sia i casi in cui derrate alimentari o oggetti d’uso nocivi per la salute siano stati forniti a un numero indefinito di consumatori. Rientrano fra queste le notifiche effettuate tramite reti informatiche estere come il RASFF8. La notifica deve essere inoltrata all’USAV entro 48 ore dalla presa d’atto.
L’articolo 12 consente inoltre all’USAV la possibilità di svolgere la vigilanza e il coordinamento, nel caso in cui siano i Cantoni a occuparsi dell’esecuzione di cui all’articolo 42 della legge sulle derrate alimentari, e ove necessario di emanare direttive sul coordinamento dell’esecuzione.
Per accertare che le disposizioni della presente ordinanza vengano rispettate, le autorità competenti predispongono audit interni o da parte di soggetti esterni (art. 13). Tali audit dovrebbero svolgersi in modo trasparente ed essere sottoposti a un esame da parte di un ufficio indipendente.
Capitolo 2: Controlli in Svizzera
Sezione 1: Metodi e tecniche per i controlli ufficiali (Art. 14)
L’articolo 14 indica quali metodi e tecniche possa prevedere il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso sul territorio nazionale. L’autorità di esecuzione è competente solo per il controllo di specifici aspetti. In caso di ispezione generale o completa, di norma vengono verificati tutti gli aspetti menzionati, se pertinenti per l’azienda interessata. Le autorità di esecuzione tuttavia hanno piena facoltà di controllare solo determinati aspetti selezionati. L’articolo revisionato riprende la terminologia e la struttura del nuovo regolamento sui controlli (UE) n. 2017/6259.
Sezione 2: Accertamenti di focolai di malattie connessi a derrate alimentari e acqua per docce e piscine Art. 15-16
Le esperienze pratiche hanno evidenziato l’importanza di uno scambio reciproco di informazioni e del coordinamento degli accertamenti fra le autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari e quelle sanitarie. L’articolo 16 sancisce la necessità dello scambio di informazioni, fra chimici cantonali da un lato e medici cantonali dall’altro, sugli eventi in relazione a possibili focolai di malattie determinati da derrate alimentari. L’organo cantonale che per primo viene a conoscenza di un possibile focolaio di malattia deve informare gli altri organi. Il chimico cantonale deve inoltre eseguire tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza alimentare, ivi inclusi gli accertamenti e le misure legislative attuati direttamente nelle aziende alimentari, oltre agli accertamenti presso i consumatori per individuare la causa di un focolaio di malattia di origine alimentare. Se necessario deve consultare anche il veterinario cantonale. Se sono necessari accertamenti in ambito medico, in particolare esami medici o il prelievo di campioni a scopo di analisi, la competenza spetta al medico cantonale. Le autorità sanitarie cantonali e quelle di esecuzione in materia di derrate alimentari devono in ogni caso coordinarsi prima di adottare misure. I campioni devono essere conservati fino a quando gli accertamenti sul focolaio non siano conclusi. A seconda delle circostanze questo può prevedere un procedimento giudiziario.
I Cantoni devono informare costantemente l’USAV sullo stato degli accertamenti (cpv. 5). Se il focolaio oltrepassa i confini cantonali, ai sensi dell’articolo 42 LDerr, l’USAV può ordinare ai Cantoni di adottare «misure per situazioni straordinarie», cioè interventi concreti come possono essere la consegna di
8 Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allarme rapido) UE.
9 Cfr. nota a piè di pagina 3. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari