Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Sezione 2: Importazione

Gli specifici compiti di controllo all’importazione sono disciplinati negli articoli 27-32. Secondo l’articolo 28 capoverso 4 l’USAV può incaricare l’AFD di recapitare i campioni di determinate merci a un laboratorio adeguato. Questo può essere il caso, per esempio, per campagne prioritarie dell’USAV o esami specifici.

Sezione 3: Transito

Il contenuto di questa sezione corrisponde a quello della versione del 1° maggio 2018.

Sezione 4: Esportazione

I controlli di cui all’articolo 34 capoverso 2 sono controlli che devono essere effettuati in base alle prescrizioni nazionali o del Paese di destinazione. Nessuna modifica rispetto alla versione del 1° maggio 2018.

Capitolo 4: Controlli approfonditi al momento dell’importazione o del transito di determinate der-

rate alimentari (art. 37-44)

I controlli delle importazioni che giungono da Paesi terzi in Svizzera per via aerea tramite gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, nonché delle importazioni provenienti dall’UE, sono parte di un sistema complesso, che in gran parte è il risultato di trattative e accordi vari (Accordo veterinario con l’UE). Al riguardo non vi sono da rispettare soltanto requisiti materiali per i prodotti, ma anche disposizioni formali che riguardano la procedura dei controlli.

Il recepimento dal diritto europeo delle disposizioni e dei principi sui controlli è importante affinché la Svizzera possa ottemperare ai propri obblighi internazionali e il commercio con l’UE non venga pregiudicato da ostacoli commerciali di tipo tecnico. Questo significa anche che i prodotti vengono controllati in base ai medesimi principi vigenti nei Paesi membri che costituiscono la frontiera esterna dell’UE.

Sulla base del regolamento (CE) n.12 882/2004, l’UE ha adottato due regolamenti (CE) n.13 669/2009 e (UE)14 n. 884/2014. che prevedono un nuovo sistema di approfonditi controlli documentali, d’identità e fisici per l’importazione nell’Unione europea di alimenti e mangimi di origine non animale da determinati Paesi terzi che potrebbero essere pericolosi per la salute (es. a causa di una contaminazione di aflatossine). I controlli si applicano ai prodotti provenienti da determinati Paesi in cui si verificano spesso problemi di produzione, da cui derivano ripetutamente contestazioni per mancato rispetto delle norme.

I due regolamenti europei rappresentano un problema per la Svizzera, che in questo contesto sarà considerata Paese terzo se non introdurrà un sistema di controllo equivalente. Le merci oggetto di tali controlli approfonditi possono giungere nell’UE soltanto attraverso luoghi definiti dagli Stati membri: i confini tra l’UE e la Svizzera sono frontiere esterne dell’Unione. Gli esportatori svizzeri sono quindi costretti a esportare le proprie merci attraverso i punti designati dagli Stati membri, il che presuppone tempi più lunghi e costi aggiuntivi. Poiché problemi di questo tipo sono già emersi e continueranno a

12 Cfr. nota a piè di pagina 1.

13 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

14 Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009, GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4. Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari